Accertamento sulle società di persone: litisconsorzio necessario tra società e soci, pena la nullità del giudizio (Cass. civ. n. 28559/2025)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 28559/2025, pubblicata il 28 ottobre 2025 (R.G.N. 25194/2016, riuniti i R.G.N. 25195/2016 e 25205/2016; camera di consiglio del 12 giugno 2025, riconvocata il 12 settembre 2025; Presidente Angelina-Maria Perrino, Relatore Salvatore Leuzzi).
Il principio di diritto
In materia di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei loro soci, l’unitarietà dell’accertamento ex art. 5 del d.P.R. n. 917/1986 e l’automatica imputazione del reddito a ciascun socio in proporzione alla quota comportano che il ricorso proposto anche da un solo socio, o avverso un singolo avviso, riguarda inscindibilmente la società e tutti i soci (salvo che vengano dedotte questioni personali); si configura pertanto un litisconsorzio necessario originario, il cui difetto determina la nullità assoluta del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio.
Il fatto
Una società in nome collettivo, esercente attività di ristorazione, era sottoposta a verifica fiscale per l’anno d’imposta 2003, con accertamento analitico-induttivo di maggiori ricavi ai fini delle imposte dirette e dell’IVA. Sia la società sia un socio (titolare del 30%) impugnavano gli avvisi; i giudici tributari di primo e secondo grado accoglievano i ricorsi e rigettavano gli appelli dell’Agenzia delle entrate. L’Agenzia ricorreva per cassazione in tre giudizi distinti ma tra loro connessi.
La motivazione
Riuniti i tre ricorsi per ragioni di connessione ed economia processuale (art. 274 c.p.c.), la Corte rileva d’ufficio il difetto di integrità del contraddittorio: era stato evocato in giudizio il solo socio al 30%, non l’intera pluralità dei soci. Poiché l’accertamento sul reddito della società di persone e quello sui soci sono inscindibili (art. 5 T.U.I.R.), sussiste un litisconsorzio necessario originario ex art. 14 del d.lgs. n. 546/1992. Il giudizio celebrato senza tutti i litisconsorti è affetto da nullità assoluta, che impone la rimessione al primo giudice per la rinnovazione nel rispetto del contraddittorio.
Esito: la Corte cassa le sentenze impugnate, dichiara la nullità dei relativi giudizi e rinvia le cause riunite alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari, per l’integrazione del contraddittorio tra la società e tutti i soci e la rinnovazione del giudizio, anche per le spese.
Implicazioni pratiche
Nell’accertamento sui redditi delle società di persone, la controversia deve coinvolgere sin dall’origine la società e tutti i soci: la mancata integrazione del contraddittorio non è una semplice irregolarità, ma causa di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in Cassazione, con travolgimento dell’intero giudizio. Un vizio che le parti, prima ancora del giudice, hanno interesse a prevenire fin dal primo grado.