Ottemperanza al giudicato e penalità di mora in favore dei docenti precari (TAR Campania n. 2444 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è fondato quando risulti il passaggio in giudicato del titolo azionato e sia inutilmente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione al dispositivo del titolo, assegnando un termine decorrente dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione. Sussistono i presupposti per la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., parametrata all’interesse legale sulla somma dovuta. Le astreintes, per la loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, cessando all’insediamento del Commissario ad acta o al soddisfo, se anteriore.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione all’attivazione del beneficio per l’importo di € 500,00 per ciascun anno.

La sentenza, pubblicata il 04.06.2024 e notificata il 06.12.2024, era passata in giudicato. Non avendo l’amministrazione dato esecuzione, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo altresì la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione, con statuizione costituente titolo esecutivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996.

Ha quindi ordinato all’amministrazione intimata di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo. Ha designato sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Commissario ad acta nella figura del Dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, che darà corso all’esecuzione su istanza della parte ricorrente entro ulteriori sessanta giorni, con spese a carico dell’amministrazione inadempiente.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ha ritenuto equo il parametro dell’interesse legale, ora esplicitamente indicato dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, sulla somma individuata, non essendo emerse valide ragioni ostative.

Sul momento di decorrenza, il Tribunale ha precisato che, alla stregua del nuovo testo della citata lett. e), le astreintes, tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, cessando all’atto dell’eventuale insediamento del Commissario ad acta o al giorno del soddisfo, se anteriore.

Le spese di lite, comprensive di spese, diritti e onorari degli atti successivi alla sentenza funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in € 700,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, unitamente alla rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *