Inammissibile l’appello avverso sentenza di rito per difetto di interesse (C.G.A.R.S. n. 584 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che dichiara inammissibile il ricorso per assenza di lesività dell’atto impugnato è sentenza di rito e non contiene alcun accertamento, nemmeno implicito, sulla fondatezza della pretesa sostanziale. Il passaggio motivazionale con cui il giudice qualifica la diffida in senso stretto come meramente ricognitiva di obblighi che l’Amministrazione assume come preesistenti registra una premessa fattuale dell’agire amministrativo, non un accertamento del giudice. L’appello proposto avverso tale motivazione è pertanto inammissibile per difetto di interesse, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per il rinvio dell’art. 39, comma 1, c.p.a., non consistendo l’interesse in una mera eventualità di pregiudizio.
Il Fatto
Con diffida del 7 settembre 2017 il competente Direttore Generale ministeriale intimava alle società insediate nel Sito di Interesse Nazionale di Priolo Gargallo di avviare, entro novanta giorni, le procedure di bonifica e ripristino ambientale della Rada di Augusta. A fondamento dell’atto l’Amministrazione richiamava una precedente sentenza del TAR Sicilia – Catania, assumendo che essa avesse accertato con efficacia di giudicato la responsabilità delle società per la contaminazione dei fondali.
La società destinataria impugnava la diffida davanti al TAR Sicilia – Catania, con ricorso poi integrato da tre motivi aggiunti. Con sentenza pubblicata il 27 dicembre 2023 il TAR dichiarava inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti, qualificando la diffida come diffida in senso stretto e compensando le spese. La società proponeva appello, qualificandolo espressamente come condizionato all’ipotesi che l’inammissibilità fosse fondata sulla natura meramente ricognitiva dell’atto.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. muove dalla natura della decisione impugnata. La sentenza del TAR è una sentenza di rito: ha dichiarato l’inammissibilità senza scrutinare il merito della pretesa ministeriale, non ha accertato alcun obbligo di bonifica a carico dell’appellante, non ha statuito sulla responsabilità per la contaminazione. Si è arrestata alla soglia del rito, escludendo l’immediata impugnabilità dell’atto.
Il thema decidendum dell’appello non investe il dispositivo di inammissibilità, favorevole all’appellante, ma un passaggio della motivazione. La lettura di quel passaggio, condotta secondo i canoni ermeneutici propri dell’interpretazione del provvedimento giurisdizionale, esclude l’ambiguità denunciata: il TAR ha scritto di obblighi che l’Amministrazione assume come preesistenti, non di obblighi accertati. Il verbo esprime la registrazione di ciò che l’Amministrazione ritiene, non un accertamento del giudice.
Il Collegio aggiunge un argomento logico. Se il TAR avesse inteso accertare l’esistenza dell’obbligo di bonifica, non avrebbe potuto dichiarare il ricorso inammissibile: avrebbe dovuto rigettarlo o accoglierlo nel merito. La declaratoria in rito è incompatibile con un accertamento, anche solo implicito, sulla fondatezza della pretesa. Rito e merito restano piani distinti.
Ne discende che nessun effetto preclusivo, nemmeno potenziale, può derivare in futuri giudizi di merito: l’appellante conserva intatta ogni difesa, compresa la contestazione dell’esistenza dell’obbligo di bonifica. Manca dunque l’interesse concreto e attuale all’impugnazione richiesto dall’art. 100 c.p.c. Il timore che la motivazione sia strumentalmente invocata dall’Amministrazione non integra un interesse giuridicamente rilevante. Il difetto di interesse è rilevabile d’ufficio e prescinde da dichiarazioni di parte.
L’accertamento del profilo preliminare e assorbente esonera il Collegio dall’esame dei motivi di merito e dalla riproposizione ex art. 101, comma 2, c.p.a. Resta impregiudicata ogni questione sull’esistenza, titolarità ed estensione degli obblighi di bonifica, deducibile nell’eventuale giudizio sul provvedimento finale. Il giudicato in rito non spiega alcuna efficacia preclusiva rispetto al futuro giudizio di merito, ai sensi dell’art. 2909 c.c. Le spese del grado sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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