Stabilizzazione LSU e riserva per esperienza in Protezione Civile (Cons. Stato n. 6660 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la riserva di partecipazione alla procedura selettiva per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, in favore dei soli lavoratori già addetti agli uffici regionali della Protezione Civile e del Genio Civile. La scelta amministrativa di valorizzare la specifica esperienza professionale acquisita nei settori di destinazione, in coerenza con il piano triennale del fabbisogno, trova fondamento nell’art. 1, comma 446, lett. c), legge n. 145/2018, che richiede la professionalità effettivamente maturata rispetto ai posti da ricoprire. Non sussiste disparità di trattamento quando la riserva è sostenuta da atti di programmazione che individuano, in modo congruo, l’esigenza assunzionale prioritaria. Nell’appello al Consiglio di Stato è inammissibile la censura proposta per la prima volta in secondo grado, in violazione dell’art. 104 c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, inserito nella classe dei lavoratori socialmente utili dal giugno 1996 e inquadrato nella cd. platea storica, aveva prestato servizio per anni presso il Genio Civile svolgendo attività di prevenzione del rischio sismico. Dal giugno 2014 risultava assegnato a un ufficio regionale che si occupa di formazione, lavoro e politiche giovanili, nell’ambito del progetto unico regionale “Attività a supporto delle strutture pubbliche”.
Con decreto dirigenziale regionale del dicembre 2020 era stata indetta una procedura selettiva, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili di categoria C, profilo di istruttore in ambito protezione civile e tutela del territorio, con riserva di partecipazione ai soli addetti agli uffici regionali della Protezione Civile e del Genio Civile. Il ricorrente impugnava il bando, il provvedimento di esclusione e la graduatoria, deducendo l’illegittimità della riserva. Il TAR Campania respingeva il ricorso; proponeva quindi appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie preliminarmente l’eccezione di inammissibilità della produzione documentale depositata per la prima volta in appello. Ai sensi dell’art. 104 c.p.a., nel giudizio di secondo grado non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile. Onere che l’appellante non ha assolto. La Corte osserva, peraltro, che tale documentazione non sarebbe comunque idonea a fondare la tesi del ricorrente.
Sul merito, viene ribadito l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 31 del 2025, che, su analoga questione, ha ritenuto legittima la riserva per la categoria C in favore dei lavoratori socialmente utili impegnati negli uffici della Protezione Civile e del Genio Civile. La corsia privilegiata è giustificata dalla necessità di valorizzare la specifica esperienza maturata nei settori afferenti ai posti da ricoprire, in coerenza con l’art. 1, comma 446, lett. c), legge n. 145/2018, che richiede la professionalità effettivamente acquisita. La scelta si raccorda agli atti di programmazione e alla priorità riconosciuta dalla normativa emergenziale alle assunzioni in ambito di protezione civile.
La riserva trova dunque congrua giustificazione negli atti di programmazione del fabbisogno adottati a monte dalla Regione, conformi alle prescrizioni di legge sulla stabilizzazione. È insussistente la dedotta disparità di trattamento. Le censure sull’asserita continuità funzionale al progetto di protezione civile non superano le conclusioni del primo giudice: assume portata dirimente il dato pacifico dell’assegnazione del ricorrente a un ufficio che si occupa di formazione, lavoro e politiche giovanili, e non di protezione civile o genio civile, alla data di scadenza del bando.
La Corte dichiara inammissibile il motivo sulla quota di riserva per le persone con disabilità, trattandosi di doglianza nuova, proposta per la prima volta in appello, in ampliamento indebito del thema decidendum. Il motivo sulla disparità rispetto a un altro lavoratore è parimenti inammissibile per novità. Le censure relative alla sospensione delle attività per l’emergenza epidemiologica, alla frattura tra prova scritta e prova orale e all’affidamento sono dichiarate improcedibili per carenza di interesse, poiché il ricorrente resta privo del requisito di partecipazione. Il motivo sul contributo unificato è infondato, non risultando proposta istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L’appello è respinto e le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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