Il rimborso del pedaggio per cantieri non è risarcimento né indennizzo (TAR Piemonte n. 1752 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimborso del pedaggio che l’utente può esigere dal concessionario autostradale in presenza di cantieri o di situazioni di traffico bloccato non integra né un risarcimento da fatto illecito, né un indennizzo da fatto lecito dannoso. Esso costituisce uno strumento di riequilibrio del sinallagma contrattuale, fondato sul principio di causalità degli spostamenti di ricchezza, che consente all’utente di ottenere la restituzione di una parte del corrispettivo già versato quando l’utilità conseguita risulti inferiore a quella attesa. Ne deriva che l’Autorità di Regolazione dei Trasporti può prescindere da ogni coefficiente di imputazione soggettiva e che la relativa previsione trova base legale nell’art. 37, comma 2, lett. e), del d.l. n. 201/2011, senza violazione della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.

Il Fatto

La ricorrente è titolare di una concessione autostradale regolata da una convenzione unica sottoscritta nel 2009. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione proposta dall’Autorità e da un utente autostradale, la concessionaria ha impugnato la delibera ART n. 132/2024 e il relativo Allegato A, recanti le misure sul contenuto minimo degli specifici diritti degli utenti, deducendo l’irrealizzabilità delle misure informative entro i tempi fissati e la loro insostenibilità economica.

Nelle more, l’Autorità ha concluso il procedimento con la delibera n. 211/2025, dettando le misure sul rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all’utilizzo dell’infrastruttura. La concessionaria ha impugnato anche tale delibera con ricorso per motivi aggiunti, censurando la base legale del rimborso, l’automatismo tra cantieri e diritto alla restituzione, il metodo di calcolo e le tempistiche di attuazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un inquadramento generale. L’attività di regolazione dell’ART è connotata da elevata discrezionalità tecnica, con la conseguenza che il sindacato giudiziale resta nei limiti della ragionevolezza tecnica e non può sostituire la valutazione dell’Autorità. Alla parte che si assume lesa spetta dimostrare l’irragionevolezza della scelta regolatoria e prospettare un’alternativa plausibile. Il controllo sulla motivazione, poi, non può prescindere dall’esame degli atti istruttori e delle posizioni espresse dagli operatori: la consultazione e il contraddittorio assumono qui un peso superiore a quello ordinario.

Su questa base il Tribunale respinge i motivi del ricorso introduttivo. Le misure informative non impongono sistemi proprietari di rilevazione: i tempi di percorrenza possono essere acquisiti da provider esterni o dai dati di pedaggio, e la distinzione tra traffico leggero e pesante si risolve nel raggruppamento per classi di pedaggio già in uso. La misura sui dati post-viaggio opera solo “ove disponibili“, coerentemente con il principio ad impossibilia nemo tenetur. Il sistema tariffario, infine, già contempla il recupero dei costi di gestione in tariffa, e il margine di rischio resta fisiologicamente in capo al concessionario.

Quanto alle misure informative che presuppongono l’apporto di terzi, il Collegio osserva che esse attengono a dati storici già nella disponibilità del gestore o acquisibili dai subconcessionari. Né il riferimento all’app unica regge: una nota del principale operatore autostradale attesta che l’applicazione è già operativa, senza alcun iter autorizzatorio né revisione del piano economico-finanziario.

Il nucleo centrale della decisione riguarda la Misura 8-bis. Il Tribunale esclude che il rimborso integri una fattispecie risarcitoria, mancando illiceità della condotta, colpa e pregiudizio risarcibile, e nega altresì la qualificazione indennitaria, valorizzando la distinzione terminologica che la stessa Misura 2 opera tra indennizzo e rimborso. Lo strumento è quindi ricondotto al principio di causalità degli spostamenti di ricchezza, con richiamo all’arricchimento senza causa e alla ripetizione dell’indebito. Da ciò discende che l’Autorità poteva prescindere dalla colpa e dalla presenza di un pregiudizio concreto, essendo sufficiente l’alterazione del sinallagma.

Cadono così le censure sulla responsabilità da fatto lecito e sulla dedotta violazione dell’art. 23 Cost.: la prestazione non ha carattere autoritativo e costituisce mera restituzione di somme già corrisposte. Il Collegio distingue i precedenti costituzionali richiamati dalla ricorrente, relativi a monopoli legali o a prestazioni prive di corrispettivo. Quanto al traffico bloccato, il concessionario può adottare provvedimenti di limitazione della circolazione ai sensi dell’art. 6, comma 4, cod. str., e le soglie progressive di rimborso confermano la proporzionalità della scelta. Il meccanismo premi/penalità non si cumula irragionevolmente, operando su parametri generali e su utenti futuri. Il metodo di calcolo è ritenuto congruo, anche quanto alla segnalazione di preavviso del cantiere. Le tempistiche di attuazione e la decorrenza a data fissa sono giustificate dall’esigenza di non subordinare la tutela dell’utenza al recepimento convenzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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