Edifici di culto in zona H: sufficiente la destinazione urbanistica pubblica (TAR Campania n. 2329 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La destinazione urbanistica di zona che identifichi le attrezzature pubbliche di interesse comunale, ai sensi dell’art. 17 delle NTA e del D.M. n. 1444/1968, è di per sé idonea a consentire la realizzazione di edifici di culto, senza che occorra una ulteriore e specifica previsione di piano che individui in modo puntuale le aree destinate a tali interventi. L’art. 1 della legge regionale n. 9/1990 non impone una previsione a carattere “lenticolare”, limitandosi a richiedere che gli strumenti urbanistici generali contengano le previsioni necessarie per le attrezzature religiose. Ne deriva che il diniego di permesso di costruire fondato sull’assenza di una siffatta previsione specifica è illegittimo.

Il Fatto

La ricorrente aveva presentato al Comune istanza di rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato da adibire a luogo di culto su una particella ricadente in zona H. L’Amministrazione aveva dapprima rilasciato due certificati di destinazione urbanistica, attestando la coerenza della destinazione con la costruzione di edifici di culto, e aveva poi opposto il diniego impugnato.

Il provvedimento si fondava sulla necessità di una previsione di piano specifica che individuasse le aree concretamente destinate alle attrezzature religiose. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Campania, deducendo la violazione dei principi di legalità e buon andamento, il legittimo affidamento ingenerato dai certificati, il difetto di motivazione e la sproporzione del diniego rispetto al diritto di esercitare il culto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito la questione centrale: se la destinazione di zona a attrezzature pubbliche di interesse comunale sia sufficiente a consentire gli edifici di culto o se occorra una individuazione specifica da parte del Consiglio comunale. La difesa dell’Amministrazione ha sostenuto che l’art. 1 della legge regionale n. 9/1990 richiederebbe una previsione puntuale.

Il Tribunale ha respinto questa lettura. Nell’ambito delle attrezzature pubbliche devono farsi rientrare anche gli edifici a destinazione di culto, circostanza non contestata dalla resistente. Ne segue che la norma tecnica che consente in una determinata zona l’installazione di attrezzature pubbliche di interesse comunale consente implicitamente l’allocazione degli edifici religiosi.

La necessità di una ulteriore previsione specifica non si trae dalla lettera dell’art. 1 della legge regionale. Il Collegio ha quindi accolto la censura con cui si lamentava che il Comune avesse erroneamente preteso una individuazione “lenticolare” delle aree destinate agli interventi edilizi di quella categoria.

Un argomento decisivo è giunto dalla stessa condotta dell’Amministrazione. I certificati di destinazione urbanistica rilasciati in precedenza attestavano che la zona era compatibile con gli edifici di culto, confermando la lettura poi disattesa nel diniego. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna del Comune alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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