DASPO: legittimo il divieto per condotta di pericolosità anche solo potenziale (TAR Calabria n. 1289 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso agli impianti sportivi (c.d. DASPO) può essere disposto, in forza dell’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989, non solo in caso di accertata lesione, ma anche di semplice pericolo di lesione dell’ordine pubblico, nonché a fronte di condotte che comportino o agevolino situazioni di allarme e pericolo. Il potere del Questore è connotato da elevata discrezionalità, che non degenera in arbitrio ove esercitato mediante valutazioni non inattendibili e congruamente motivate, ancorate a oggettive segnalazioni e a circostanze di fatto specifiche. Quanto ai profili partecipativi, stante il carattere cautelare e urgente della misura, va esclusa la sussistenza dell’onere di comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 legge n. 241/1990. La formula che estende il divieto agli spazi adiacenti agli impianti e ai luoghi interessati a sosta, transito o trasporto dei partecipanti non è generica, corrispondendo a prassi applicative ormai consolidate.

Il Fatto

Nel corso di una partita di calcio, parte della tifoseria locale contestava la propria squadra; alcuni tifosi si avvicinavano alla recinzione del terreno di gioco e due soggetti tentavano di superarla. La partita veniva sospesa e poi ripresa. Il ricorrente, presente come spettatore, riceveva la comunicazione di avvio del procedimento per l’applicazione del DASPO; richiedeva l’accesso agli atti, ottenendo riscontro negativo, e riceveva infine il provvedimento di divieto.

Il provvedimento del Questore imponeva al ricorrente il divieto di accedere, su tutto il territorio nazionale, ai luoghi delle manifestazioni calcistiche della F.I.G.C. per la durata di un anno, con estensione agli spazi adiacenti e ai luoghi di sosta, transito o trasporto dei partecipanti. Il ricorrente impugnava il D.A.S.P.O., la comunicazione di avvio e il diniego di accesso, deducendo la violazione degli istituti partecipativi, il difetto di istruttoria, l’insussistenza dei presupposti e la genericità dell’indicazione dei luoghi. L’istanza cautelare era rigettata con ordinanza non appellata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta integralmente il ricorso, confermando le conclusioni della fase cautelare. Esamina congiuntamente le censure relative agli istituti partecipativi, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui, in ragione del carattere cautelare e urgente della misura, va esclusa ab imis la sussistenza dell’onere partecipativo di cui all’art. 7 legge n. 241/1990. La sospensione dei termini invocata dal ricorrente resta quindi assorbita.

Quanto al difetto di istruttoria, il Tribunale osserva che la misura può essere adottata anche in caso di semplice pericolo di lesione dell’ordine pubblico e di condotte che agevolino situazioni di allarme. Il potere del Questore è ampiamente discrezionale, ma deve fondarsi su valutazioni non inattendibili e congruamente motivate, ancorate a segnalazioni oggettive.

Nel caso concreto, il provvedimento risulta fondato su una comunicazione di notizia di reato che identifica il ricorrente come colui che si era arrampicato sulla recinzione e si apprestava a superarla con una gamba, nonostante la presenza dei militari. Il ricorrente non ha contestato di essere il soggetto ripreso in tale condotta. Questa, pur non portata a compimento, eccede la mera innocua goliardia e configura un indice del concreto pericolo per la pubblica incolumità, con rischio di reiterazione.

Il motivo sulla asserita genericità dell’indicazione dei luoghi è parimenti infondato. La terminologia utilizzata consente di individuare il tipo di manifestazioni e i luoghi di afflusso dei tifosi; le formule adoperate corrispondono alla prassi costante in materia, con criteri interpretativi consolidati idonei a evitare applicazioni irragionevoli. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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