Improcedibile il ricorso caducatorio, inammissibile la domanda di obbligo di provvedere (TAR Campania n. 8286 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la domanda di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere su un’istanza di variazione della concessione demaniale ex art. 24 Codice della navigazione non può essere proposta come mero effetto dell’annullamento degli atti che l’amministrazione assume come preclusivi dell’esame dell’istanza. Ove sia formulata in maniera generica nella sola epigrafe del ricorso, senza le specifiche deduzioni argomentative richieste dall’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a., la domanda è inammissibile, prima che improcedibile. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda caducatoria non travolge la domanda accertativa autonoma, che va esaminata nel merito della sua ammissibilità. Nei casi di successione di provvedimenti comunali in materia di concessioni demaniali marittime, i nuovi atti adottati in applicazione dello ius superveniens incidono sull’esame dell’istanza e la parte conserva la possibilità di ripresentarla all’amministrazione, se del caso seguita da nuova domanda giudiziale.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di una concessione demaniale rilasciata nel 2002, relativa a zona demaniale marittima sul porto di Marina di Cassano. L’ambito portuale era stato interessato da lavori di riqualificazione dell’arenile, approvati con Delibera di G.C. n. 15 dell’11 febbraio 2016, con cui l’ente aveva ratificato l’accordo con i concessionari: questi assumevano a proprio carico l’onere di realizzazione del progetto, a condizione del riconoscimento dell’estensione della durata delle concessioni in relazione all’investimento.
Nel marzo 2022 la ricorrente ha depositato istanza di variazione della concessione ex art. 24, comma 2, Reg. esecuzione CdN, per installare un tavolato con copertura e un chiosco/bar, in conformità alla Delibera n. 15/2016. Ha quindi impugnato la Delibera di G.C. n. 91 del 27 maggio 2022, recante linee di indirizzo in materia di demanio marittimo, che fissava la perdurante vigenza delle concessioni non oltre il 31.12.2023 e non procedeva le istanze di alterazione sostanziale delle concessioni esistenti, e, con motivi aggiunti, la Delibera di G.C. n. 200 del 02.12.2022, di identico contenuto. Ha chiesto l’annullamento degli atti e la declaratoria dell’inadempimento dell’ente sull’obbligo di provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Comune si è costituito eccependo l’infondatezza dei motivi e, in ogni caso, l’improcedibilità del ricorso per la sopravvenienza di nuovi atti: la Delibera di G.C. n. 130/2025, adottata in applicazione dell’art. 3, comma 3, della legge 5 agosto 2022 n. 118, come modificato dal d.l. 16 settembre 2024, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024 n. 166, ha dato atto della nuova scadenza al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative; in attuazione, è seguita la determinazione n. 648 del 2 luglio 2025, di differimento dell’efficacia delle concessioni al 30 settembre 2027.
In vista della discussione la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla domanda di annullamento, sostituita dai nuovi atti impugnati con separato giudizio, ma ha insistito per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza di variazione della concessione. All’udienza del 5 dicembre 2025, previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio, in conformità alle richieste di parte e in omaggio al principio dispositivo, dichiara improcedibili il ricorso principale e i motivi aggiunti, limitatamente alla domanda caducatoria. Resta la domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza ex art. 24 Codice della navigazione.
Su questa, il Tribunale rileva che la domanda è inammissibile, prima che improcedibile: è formulata in maniera estremamente generica, nella sola epigrafe del ricorso principale, come strettamente conseguenziale all’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati. I motivi in diritto sono articolati in funzione della sola domanda caducatoria e privi delle specifiche deduzioni argomentative necessarie ex art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a., mancando argomenti volti a supportare l’asserita sussistenza dell’obbligo di provvedere.
Ad abundantiam, il Collegio osserva che la ricorrente non chiarisce in che termini permanga l’interesse alla decisione una volta la domanda sganciata dalla presupposta impugnativa. La Delibera n. 130/2025 e la successiva determina n. 648 del 2025 hanno definito un nuovo assetto sostanziale dei rapporti concessori, autorizzando esclusivamente le variazioni funzionali ex art. 24 CdN indispensabili per il corretto svolgimento delle attività, con esclusione di quelle che comportino estensione delle aree in concessione o realizzazione di nuove opere. I nuovi atti incidono quindi sull’esame dell’istanza, che andrebbe condotto alla stregua dei criteri sopravvenuti, non oggetto di questo giudizio. Resta ferma la possibilità di ripresentare nuova istanza e, se del caso, riproporre la relativa domanda giudiziale. Le spese sono integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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