Bagaglio smarrito: provato l’inadempimento del vettore, il giudice non può rifiutare la liquidazione equitativa del danno (Cass. civ. n. 28672/2025)
Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ordinanza n. 28672/2025 (c.c. 30 settembre 2025, dep. 29 ottobre 2025; R.G.N. 11272/2022) — Presidente Luigi Alessandro Scarano, Relatore Marilena Gorgoni
Il principio di diritto
Il risarcimento riconosciuto dall’art. 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 postula la prova, anche per presunzioni, del danno-conseguenza concretamente subito, secondo i principi dell’ordinamento nazionale cui la Convenzione rimanda (Cass. n. 20941/2024). Raggiunta la prova dell’an — qui lo smarrimento del bagaglio per inadempimento dell’obbligo ex recepto del vettore — il giudice di merito non può pronunciare un non liquet sul quantum: la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., applicazione specifica dell’art. 115 cod. proc. civ., è al tempo stesso potere e dovere, ed è irragionevole pretendere che il passeggero fornisca indicazioni specifiche sul contenuto di un bagaglio, il quale, secondo l’id quod plerumque accidit, contiene capi di abbigliamento, biancheria, profumi e accessori in quantità ragguagliata alla durata del viaggio (Cass. n. 13515/2022; Cass. n. 19681/2025).
Il fatto
Un passeggero conveniva dinanzi al Giudice di pace di Verona il vettore aereo per il risarcimento dei danni patrimoniali da smarrimento definitivo del bagaglio imbarcato in stiva. Il Giudice di pace (sent. n. 278/2020) accoglieva l’eccezione della compagnia fondata sulla clausola contrattuale che radicava la giurisdizione presso il giudice irlandese. Il Tribunale di Verona (sent. n. 2024/2021), in appello, affermava la giurisdizione italiana — il generico rinvio alle condizioni generali di trasporto non equivale a un’eccezione di incompetenza giurisdizionale del convenuto costituito — ma rigettava nel merito la domanda: pur trattandosi di pretesa contenuta nel limite della Convenzione di Montreal (1.131 DSP, pari a euro 1.351,50), ravvisava una mera difficoltà, non un’oggettiva impossibilità, di determinazione del quantum, ed escludeva la liquidazione equitativa. Seguiva il ricorso per cassazione su quattro motivi; la compagnia resisteva con controricorso.
La motivazione
Il primo motivo (violazione dell’art. 22 Conv. Montreal, del Reg. CE 889/2002 e dell’art. 941 cod. nav., sull’applicabilità della disciplina uniforme ai voli interni) è inammissibile: contrariamente all’assunto, il giudice d’appello non aveva negato l’applicabilità della Convenzione. Il secondo e il terzo motivo — su oneri probatori (artt. 17 e 22 Conv. Montreal, 1218, 1681, 2697 cod. civ., 942 e 953 cod. nav.) e sulla mancata liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. — sono fondati per quanto di ragione.
La Corte ribadisce le due condizioni della liquidazione equitativa: certezza dell’esistenza del danno (il potere equitativo non supplisce alla mancata prova dell’an) e impossibilità o rilevante difficoltà di quantificazione, oggettiva e incolpevole (Cass. n. 26051/2020). Nella specie l’an era accertato — smarrimento del bagaglio per inadempimento del vettore — e la decisione impugnata è corretta solo dove nega il rimborso degli esborsi di rimpiazzo non documentati (che andavano provati, ad esempio con gli scontrini); è invece errata, e intimamente contraddittoria, dove — dopo aver prospettato l’impossibilità di quantificare — nega la liquidazione equitativa: «se è possibile determinare il quantum sulla base di prove… è incomprensibile sostenere che è impossibile la liquidazione equitativa, perché vale come affermare che il più non contiene il meno» (Cass. n. 13515/2022). Il giudizio equitativo deve fondarsi su criteri collegati a emergenze verificabili e va adempiuto appieno, senza sfociare in un non liquet: e per un bagaglio la base c’è, secondo l’id quod plerumque accidit. Il quarto motivo, sulle spese, resta assorbito.
Implicazioni pratiche
Per il contenzioso — frequentissimo davanti ai giudici di pace — sul bagaglio smarrito, la decisione fissa una regola operativa netta: provato lo smarrimento, il risarcimento del contenuto non può essere negato per l’impossibilità di inventariare la valigia; il giudice deve liquidare in via equitativa, parametrando il danno alla durata del viaggio e al contenuto tipico di un bagaglio. Restano invece a carico del passeggero gli esborsi di sostituzione, da documentare puntualmente. Per i vettori, la clausola di proroga della giurisdizione non si fa valere con il mero richiamo alle condizioni generali: serve un’eccezione specifica nella prima difesa, altrimenti la giurisdizione italiana resta radicata.
Esito: accolti il secondo e il terzo motivo nei termini di cui in motivazione, assorbito il quarto e inammissibile il primo; sentenza cassata in relazione, con rinvio — così il dispositivo — al Tribunale di Verona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
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