Esclusione illegittima per informazioni reticenti mai accertate (TAR Campania n. 2089 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante non può escludere l’operatore economico per aver fornito informazioni fuorvianti ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 quando la sentenza richiamata a fondamento dell’esclusione non abbia accertato la sussistenza effettiva di un grave illecito professionale, ma si sia limitata a ritenerla astrattamente configurabile. Costituisce esercizio legittimo del soccorso istruttorio, e non condotta decettiva, l’aver indicato nel DGUE e nelle dichiarazioni integrative gli estremi della decisione giurisdizionale, così consentendone la reperibilità. Il richiamo del principio di fiducia di cui all’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 non abilita la stazione appaltante a introdurre una causa di esclusione atipica, in contrasto con la tassatività delle cause escludenti.

Il Fatto

Il Consorzio ricorrente aveva partecipato a una gara telematica indetta dalla Giunta Regionale della Campania per l’affidamento triennale del servizio di movimentazione e facchinaggio. Nel DGUE aveva dichiarato l’esistenza di una pregressa vicenda professionale, integrandola con nota in cui dava conto della sentenza del giudice amministrativo che aveva annullato il precedente provvedimento di esclusione. Risultato primo in graduatoria, veniva invitato dal RUP a chiarire i fatti e l’esito del giudizio.

Con provvedimento del 24 luglio 2025 la Regione lo escludeva, ravvisando un contegno reticente e la manipolazione della decisione richiamata. Seguiva, il 1° settembre 2025, l’aggiudicazione in favore della controinteressata. Il Consorzio ha impugnato entrambi gli atti, chiedendo il subentro nel contratto o, in subordine, il risarcimento per equivalente e quello all’immagine.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di inammissibilità. L’aggiudicazione risulta impugnata in via derivata, essendo il provvedimento di esclusione il suo atto presupposto. Quanto alla dedotta insindacabilità della valutazione di inaffidabilità, la questione attiene al merito e non all’ammissibilità: il potere discrezionale resta sindacabile sotto il profilo dell’eccesso di potere.

Sul fondo, il Tribunale esamina il contenuto della sentenza richiamata dalla stessa Regione. Questa aveva affermato che l’operatore, in astratto, avrebbe potuto essersi reso autore di un grave illecito professionale; ma aveva annullato l’esclusione per difetto di motivazione, mancando ogni specifica valutazione sull’affidabilità e integrità dell’operatore. Da qui la conclusione che nessun illecito era stato accertato.

Ne deriva che la dichiarazione del ricorrente di non aver commesso alcun illecito, contenuta nella nota di risposta alla richiesta di chiarimenti, è veritiera e non frutto di ricostruzione pretestuosa. Il Collegio valorizza un ulteriore elemento: l’indicazione degli estremi della sentenza, pubblicata e reperibile sul sito della Giustizia Amministrativa, dimostra che nulla si intendeva occultare. Non si poteva esigere dall’operatore una rappresentazione più ampia di quella resa.

Il richiamo operato dalla Regione al principio di fiducia viene quindi ritenuto non idoneo a sorreggere l’esclusione. Non è configurabile l’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, poiché difetta il carattere fuorviante dell’informazione e la sua attitudine a influenzare le scelte della stazione appaltante. Assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso è accolto con annullamento dell’esclusione e, per illegittimità derivata, dell’aggiudicazione.

Le domande di subentro nel contratto e di risarcimento sono dichiarate inammissibili, non essendo stata data prova della stipula. Le spese seguono la soccombenza della Regione e sono compensate verso la controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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