Reiterazione del vincolo espropriativo tra interesse pubblico e soluzioni alternative (TAR Lombardia n. 610 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La reiterazione dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio, disciplinata dall’art. 9 d.P.R. n. 327/2001, non può disporsi senza una specifica indagine concreta sulle singole aree, finalizzata a contemperare le differenti esigenze pubbliche e private. L’amministrazione, nel reiterare i vincoli scaduti, deve accertare che l’interesse pubblico sia ancora attuale, che non possa essere soddisfatto con soluzioni alternative e deve indicare le concrete iniziative assunte o di prossima attuazione. Il beneficio che l’opera arreca ad altri singoli proprietari non snatura la finalità pubblica del progetto, fondata sul necessario contemperamento di interessi pubblici e privati. La scelta discrezionale dell’amministrazione è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità rispetto all’obiettivo pubblico perseguito.

Il Fatto

Le ricorrenti sono proprietarie di un terreno agricolo nel Comune di Zogno, in località Contrada San Cipriano. A partire dal 2008 l’amministrazione comunale ha valutato la realizzazione di una strada di accesso da sud alla contrada, con soppressione della via carrabile realizzata dalle stesse ricorrenti nel 1998. Attraverso i successivi strumenti urbanistici il Comune ha confermato e reiterato il vincolo preordinato all’esproprio sul fondo.

La più recente reiterazione, adottata con deliberazione consiliare n. 49 del 18 dicembre 2020, è stata annullata dal TAR Brescia con la sentenza n. 366 del 22 aprile 2021, per difetto di motivazione in ordine alla permanenza dell’interesse pubblico e all’assenza di alternative. Con la deliberazione n. 19 del 26 maggio 2022 il Comune ha nuovamente reiterato il vincolo e approvato un nuovo progetto preliminare. Da qui il ricorso, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il TAR respinge il ricorso, ritenendolo infondato, e prescinde dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. Il collegio muove dalla premessa che la reiterazione del vincolo impone un’indagine concreta riferita alle singole aree, volta a modularne le differenti esigenze pubbliche e private.

L’amministrazione, nel reiterare vincoli scaduti, deve verificare l’attualità dell’interesse pubblico, l’impossibilità di soddisfarlo con soluzioni alternative e deve indicare le iniziative concrete. Nel caso di specie, il Comune ha dato conto sia della permanenza dell’interesse alla realizzazione dell’opera sia dell’assenza di alternative, anche in ragione dell’effetto conformativo della sentenza n. 366/2021.

Quanto al secondo profilo, il Comune ha verificato che il progetto costituisce l’unica soluzione possibile di accesso, risultando inapplicabile la soluzione a monte perché invasiva del complesso edificato. Le alternative sono state valutate e accertate come insostenibili. La scelta discrezionale risulta costruita secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

Il TAR precisa che il beneficio arrecato ad altri singoli proprietari non snatura la finalità pubblica dell’opera, fondata sul contemperamento degli interessi. Le censure sulla violazione del principio di proporzionalità, prospettate con il terzo motivo, risultano infondate per la ragionevolezza dello strumento rispetto all’obiettivo perseguito.

Il ricorso è dunque respinto. Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *