Rimozione dei lampioni su strada privata non grava sul Comune (TAR Campania n. 2094 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento incidentale compiuto dal giudice amministrativo, privo di efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 8, comma 1, cod. proc. amm., può acquisire tale efficacia quando sia confermato in sede d’appello dalla pronuncia che definisce il giudizio. Ne consegue che il Comune non è tenuto a mantenere il servizio di pubblica illuminazione su un tratto di strada qualificato come privato e asservito al condominio, essendo la relativa spesa e responsabilità a carico dei proprietari. L’eventuale delibera di classificazione della strada come di uso pubblico, adottata successivamente, non prevale sul giudicato formatosi sul punto. Il legittimo affidamento del privato non può fondarsi su una classificazione risultata contrastante con l’accertamento giurisdizionale definitivo.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile affacciato su una via di Napoli, ha impugnato la nota con cui il Comune ha confermato la rimozione dei pali della pubblica illuminazione dal civico n. 15 al n. 26. L’Ente aveva eseguito i lavori di sostituzione solo per i primi 90 metri, sopprimendo l’impianto sul tratto residuo di circa 40 metri.
La ricorrente ha dedotto l’illogicità e il difetto d’istruttoria della nota, l’erroneità dei presupposti e la violazione del legittimo affidamento, invocando la delibera di Giunta n. 3254/2001 che aveva inserito l’intera via tra le strade private ad uso pubblico. Chiedeva l’accertamento dell’uso pubblico dell’intero tratto e la condanna del Comune al ripristino del servizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, di contenuto sostanzialmente analogo. La questione centrale riguarda la portata dell’accertamento incidentale sulla natura pubblica della strada compiuto nel giudizio definito dalla pronuncia d’appello del Consiglio di Stato n. 43/2012.
Il Comune aveva fondato la rimozione sulla limitazione dell’uso pubblico ai soli 90 metri. La ricorrente opponeva che la delibera di classificazione n. 3254/2001 non era mai stata impugnata e che l’accertamento incidentale, reso ai sensi dell’art. 8, comma 1, cod. proc. amm., non poteva avere valore di giudicato.
Il Tribunale osserva che il Comune non aveva né ragione né interesse ad annullare la delibera, poiché questa era soggetta all’efficacia vincolante della sentenza d’appello. Quanto alla pretesa inidoneità della pronuncia a costituire accertamento definitivo, il Collegio prende atto che tale efficacia è stata ribadita dall’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2708 del 15 luglio 2024, che ha riformato l’ordinanza cautelare della Sezione.
Il giudice d’appello ha confermato che il tratto residuo non presenta le caratteristiche di una strada, non consente il transito tra strade comunali e non è caratterizzato dall’uso pubblico, con spese manutentive e responsabilità a carico dei condomini. Su tale base i primi due motivi sono dichiarati infondati.
Quanto al terzo motivo, il Tribunale esclude la violazione del legittimo affidamento: a esso ostava ed osta l’efficacia della pronuncia n. 43/2012, di recente ribadita dall’ordinanza d’appello. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese di lite per giusti motivi.
Nota della Redazione
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