Giudicato sul bonus docenti: ottemperanza e commissario ad acta (TAR Campania n. 1662 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente assume immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, tenuta a far conseguire l’utilità già riconosciuta. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 e in assenza di esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo accoglie il ricorso per ottemperanza, ordina l’adempimento entro sessanta giorni e nomina fin d’ora il commissario ad acta. È legittima la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di ruolo, ha ottenuto dal giudice del lavoro una pronuncia di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per cinque anni scolastici, con emissione dei relativi buoni elettronici di importo pari a euro 500,00 per ciascun anno, oltre interessi legali.
La sentenza è stata notificata in forma esecutiva, è passata in giudicato ed è ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive contro la P.A. L’Amministrazione non ha provveduto. Il docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Si è costituito il Ministero con memoria solo formale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal rilievo che la sentenza del giudice civile ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. Questa è tenuta a conformarsi al decisum del giudice, poiché il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti in sede civile.
Il collegio verifica i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti, ed è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione. È decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. Non risulta che l’Amministrazione abbia dato esecuzione al giudicato.
Su queste basi il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore della direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, il quale si insedierà su istanza del ricorrente assicurando l’esecuzione nei successivi sessanta giorni.
Il collegio accoglie inoltre la richiesta di penalità di mora. In conformità all’orientamento del Tribunale, la misura è fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta. Essa decorre dal giorno di comunicazione della sentenza ed è dovuta sino all’adempimento o, in caso di perdurante inerzia, sino al giorno di effettivo insediamento del commissario ad acta. Sono richiamate a sostegno T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, n. 2524 del 2020 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 1794 del 2019. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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