Esecuzione del giudicato sulla Carta Docente e commissario ad acta (TAR Campania n. 1660 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta Docente, accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione e ordina l’esecuzione del giudicato. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 deve ritenersi decorso quando la sentenza sia stata ritualmente notificata in forma esecutiva e sia trascorso il periodo previsto dalla norma. In caso di ulteriore inerzia va nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, che si insedia su istanza della parte per assicurare l’esecuzione. È inoltre dovuta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza e fino all’adempimento o all’insediamento del commissario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, il riconoscimento del diritto a usufruire del beneficio della Carta Docente elettronica di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, con condanna dell’Amministrazione all’assegnazione della carta per il valore nominale fissato in sentenza. La decisione, pubblicata il 26.02.2025, è stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 23.06.2025 ed è passata in giudicato.
Ritenuto decorso il termine dilatorio per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, e constatata la perdurante inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria solo formale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal rilievo che la sentenza del giudice civile esplica un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. Quest’ultima è tenuta a conformarsi al decisum, e il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile. Non si tratta, dunque, di un mero adeguamento formale, ma della materiale attribuzione del beneficio.
Il Collegio verifica poi i presupposti processuali dell’ottemperanza. La sentenza è passata in giudicato, come attestato in atti, ed è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione. È decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 e successive modificazioni. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dato prova di avere eseguito il giudicato.
Su queste basi il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina fin d’ora quale commissario ad acta il direttore della direzione generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Il commissario si insedia su istanza della ricorrente e assicura l’esecuzione nei successivi sessanta giorni.
Il Collegio accoglie altresì la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissandola in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, in conformità all’orientamento dello stesso Tribunale, richiamando sul punto TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2524 del 2020 e TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 1794 del 2019. La penalità decorre dal giorno di comunicazione della sentenza ed è dovuta sino al giorno dell’adempimento o, in caso di perdurante inerzia, sino al giorno di effettivo insediamento del commissario.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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