Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Campania n. 1186 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del lavoratore a una prestazione retributiva ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione, la quale è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti. Decorso il termine dilatorio di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e in mancanza di esecuzione, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza al giudicato entro un termine assegnato. In caso di ulteriore inerzia nomina fin d’ora il commissario ad acta e condanna l’amministrazione alla penalità di mora, commisurata agli interessi legali sul complessivo dovuto, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che, accertato il diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti prevista dal CCNL 15.3.2001, ha condannato il Ministero all’istituto al pagamento di una somma in suo favore, oltre interessi legali.

La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio dei centoventi giorni. Poiché il pagamento non è intervenuto, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario azionata esprime un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione intimata. Il contenuto dell’obbligo non si esaurisce nel rispetto formale del decisum, ma impone di far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.

Il Collegio verifica i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza è passata in giudicato, è stata notificata presso la sede reale dell’amministrazione ed è decorso il termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Non risulta alcuna esecuzione del dettato giudiziale.

Su queste basi il ricorso è accolto e viene ordinato al Ministero di dare ottemperanza al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta il dirigente competente ratione muneris, con facoltà di delega, il quale si insedierà su istanza di parte e assicurerà l’esecuzione nei successivi sessanta giorni.

Quanto alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la domanda è accolta nei limiti e nei termini indicati: la somma è determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’amministrazione inadempiente; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, ovvero a quello effettuato dal commissario, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere, secondo il richiamo a Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2021.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *