Prelievo erariale su apparecchi da gioco legittimo riparto e note devolute (TAR Lazio n. 5116 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto direttoriale che dà attuazione all’art. 1, comma 649, della legge n. 190/2014 è legittimo laddove si limiti alla ricognizione numerica degli apparecchi da gioco (Awp e Vlt) e alla ripartizione proporzionale del prelievo di 500 milioni di euro tra i concessionari, senza introdurre differenziazioni tra le due tipologie di apparecchi, non consentite dalla norma primaria. Il riparto interno alla filiera del peso del prelievo, come conformato dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 921, della legge n. 208/2015, avviene in proporzione ai compensi contrattuali pattuiti per l’anno 2015. Le controversie aventi ad oggetto le note con cui il concessionario addebita pro quota agli operatori di filiera la quota del prelievo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di rapporti di natura privatistica tra gestore e concessionario, estranei allo spettro applicativo dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma istitutiva del prelievo, che assume a presupposto l’immissione in commercio dell’apparecchio e la sua astratta idoneità alla redditività potenziale.
Il Fatto
Le società ricorrenti, operatori economici attivi nell’installazione e nel noleggio di apparecchi da intrattenimento di tipo Awp ai sensi dell’art. 110, comma 6, lett. a), T.U.L.P.S., hanno impugnato il decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15 gennaio 2015, che aveva dato attuazione all’art. 1, comma 649, della legge n. 190/2014, istitutivo di un prelievo di 500 milioni di euro a carico dei concessionari della raccolta del gioco, nonché le note con cui il concessionario aveva addebitato pro quota alle stesse la relativa contribuzione. Le ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità del decreto per eccesso di potere, illogicità e irragionevolezza, oltre a sollevare questioni di legittimità costituzionale della norma primaria per violazione degli artt. 3, 23, 41, 42 e 53 Cost.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione del giudizio, rilevando che, essendo ormai intervenute le pronunce del Consiglio di Stato che hanno confermato le sentenze di prime cure, la causa è pronta per la definizione. Ha altresì rigettato l’istanza di CTU, per difetto di rilevanza, mancando uno specifico motivo di ricorso che palesi l’insostenibilità del contributo per i bilanci societari.
In via preliminare, il Collegio ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione relativamente alle note di addebito del concessionario. Tali atti, ha osservato il TAR, attengono ai rapporti interni tra concessionario e gestori, di matrice contrattuale e privatistica, estranei alla sfera di potere dell’Amministrazione. La giurisdizione spetta al giudice ordinario, in linea con l’orientamento già espresso dalla Sezione nella sentenza n. 6620/2021.
Quanto al decreto direttoriale, il TAR ha ritenuto infondate le censure. L’art. 1, comma 649, della legge n. 190/2014 imponeva all’Agenzia la sola ricognizione del numero degli apparecchi riferibili a ciascun concessionario e la ripartizione proporzionale del prelievo, senza autorizzare alcuna differenziazione tra apparecchi Awp e Vlt. Il decreto impugnato si è mosso nei limiti fissati dalla norma primaria, non essendo ad esso demandato il riparto interno alla filiera, regolato direttamente dalla legge.
Le questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate manifestamente infondate. La legge disciplina compiutamente presupposto, quantum e criteri di riparto del tributo, escludendo la violazione dell’art. 23 Cost. La scelta di assumere a presupposto l’immissione in commercio dell’apparecchio non è irragionevole, trattandosi di imposta indiretta straordinaria e non essendo la redditività differenziale tra Awp e Vlt tale da rendere illogico il criterio legale. Inconferente è il richiamo all’art. 42 Cost., non configurandosi alcun effetto espropriativo, mentre per l’art. 41 Cost. la parte non ha assolto all’onere probatorio. La norma di interpretazione autentica ha comunque ridimensionato la portata del tributo, che incide solo per l’anno 2015 e proporzionalmente al compenso di ciascun operatore.
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Nota della Redazione
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