Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Campania n. 1187 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, la sentenza di condanna al pagamento di somme in favore del lavoratore ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente il bene della vita riconosciuto. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, l’inerzia dell’amministrazione legittima il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm.. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina fin d’ora il commissario ad acta. La domanda di penalità di mora è accolta negli stessi limiti della giurisprudenza, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o commissariale.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 2.316,19, oltre interessi dalla domanda, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti. Il titolo è passato in giudicato per mancata impugnazione ed è stato notificato all’amministrazione in data 02.05.2023, anche ai fini del decorso del termine dilatorio.
Non essendo intervenuto il pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario esplica un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione intimata. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta dal giudice civile, non in un mero adeguamento formale.
Il collegio verifica i presupposti dell’ottemperanza: il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione presso la sede reale dell’amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accerta quindi la persistente inottemperanza del Ministero.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, incaricato ratione muneris e con facoltà di delega, il quale, su istanza di parte, si insedierà assicurando l’esecuzione nei successivi sessanta giorni.
La domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma è accolta nei limiti fissati dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il Tribunale individua quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure quello effettuato dal commissario, richiamando Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2021: l’insediamento del commissario non priva l’amministrazione del potere di provvedere.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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