Inammissibile il ricorso sulla particolare tenuità del fatto in caso di recidiva (Cass. pen. Sez. VII n. 20779 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., non è applicabile quando sia riconosciuta la recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico dell’accentuata pericolosità sociale dell’imputato per l’elevato grado di colpevolezza che essa implica. È inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito. In tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di maggiore pericolosità sociale.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, in primo grado, del delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. La Corte di Appello di Roma, con sentenza dell’08/07/2025, ha confermato la pronuncia di condanna.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e l’erronea affermazione della recidiva, con correlata mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti. Nel giudizio di legittimità il ricorrente ha depositato memoria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è stato ritenuto non deducibile in sede di legittimità. La Corte ha osservato che le censure si risolvono nella pedissequa reiterazione di argomenti già prospettati in appello e puntualmente disattesi, risultando perciò non specifiche ma apparenti, perché non assolvono la funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Sono stati richiamati sul punto i precedenti Sez. II n. 42046 del 17.07.2019, Sez. III n. 44882 del 18.07.2014 e Sez. VI n. 20377 dell’11.03.2009.
Nel merito, la Corte d’appello aveva ampiamente argomentato il diniego della causa di non punibilità alla luce degli elementi emersi in sede di controllo, della specifica inerenza della contraffazione di documenti validi per l’espatrio al fine di eludere un divieto e dell’iscrivibilità della condotta in un contesto di abituale violazione della pubblica fede. Tale motivazione è stata giudicata indenne dalla dedotta omissione valutativa della memoria depositata il 7 luglio 2025, con cui il ricorrente aveva allegato il successivo conseguimento di un regolare documento valido per l’espatrio: si tratta di un post factum amministrativo, non involgente alcuna condotta successiva rispetto alle conseguenze del reato e inidoneo a disarticolare le ragioni della decisione impugnata.
La Corte ha inoltre ribadito che la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può trovare applicazione in presenza del riconoscimento della recidiva reiterata specifica, richiamando Sez. V n. 1489 del 19.10.2020, dep. 2021, Serra.
Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato. Quanto alla recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, la Corte ha chiarito che è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di maggiore pericolosità sociale, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 32318 del 30.03.2023, Sabbatini; il riferimento del ricorrente ai fatti, e non alle sentenze irrevocabili, è stato pertanto giudicato inesatto. Sotto il profilo temporale, la risalenza dei precedenti impone un onere di motivazione rafforzata, che la Corte di merito ha soddisfatto evidenziando come né i benefici rieducativi né il decorso del tempo avessero dispiegato efficacia dissuasiva.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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