Il testimone che si autoaccusa senza che il verbale sia interrotto: le dichiarazioni successive sono inutilizzabili erga omnes (Cass. pen. n. 33207/2025)

Corte di Cassazione, Sezione II Penale, sentenza n. 33207/2025 (ud. 11/09/2025, dep. 08/10/2025; R.G.N. 17253/2025) — Presidente Andrea Pellegrino, Relatore Sandra Recchione.

Il principio di diritto

Alle dichiarazioni autoindizianti rese dal testimone «semplice» consegue l’interversione dello statuto della prova dichiarativa: il verbale deve essere interrotto, devono essere somministrati gli avvisi e, se il dichiarante non si avvale del diritto al silenzio, i contenuti vanno valutati secondo le regole del dichiarante coinvolto nel fatto (inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti, capacità dimostrativa attenuata di quelle eteroaccusatorie ex art. 192, comma 3, c.p.p.). Se il verbale non viene interrotto, le dichiarazioni successive sono inutilizzabili erga omnes, ex artt. 63 e 64, comma 3-bis, c.p.p.: contro i terzi restano utilizzabili solo le dichiarazioni precedenti all’emersione degli indizi, e la qualifica sostanziale del dichiarante prescinde dall’iscrizione formale nel registro delle notizie di reato.

Il fatto

La Corte d’appello di Napoli confermava la condanna di un appartenente all’Arma dei Carabinieri per usura in danno di un commerciante, dichiarando prescritto il reato di induzione indebita ex art. 319-quater c.p. (contestato per aver indotto la vittima a corrispondere quattromila euro prospettando controlli e sequestri sul materiale pirotecnico detenuto). I difensori ricorrevano deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 63 c.p.p.: la persona offesa, sia in indagini sia in dibattimento, aveva reso dichiarazioni autoindizianti sulla dazione ex art. 319-quater c.p. — tanto che il Tribunale stesso aveva rilevato a suo carico gravi indizi — ma il verbale non era stato interrotto e il dichiarante non era stato sentito come imputato di reato connesso.

La motivazione

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo, assorbiti gli altri. L’inutilizzabilità colpisce le prove assunte in violazione delle regole che «definiscono» le prove tipiche — come lo statuto del dichiarante coinvolto nel fatto (Sez. U, n. 33583/2015, Lo Presti) — mentre non consegue alla violazione di regole meramente accessorie (Cass. n. 52435/2017; n. 6231/2020). Lo statuto del dichiarante connesso tutela il diritto a non autoaccusarsi e il diritto dell’accusato a un vaglio rigoroso delle dichiarazioni provenienti da persone coinvolte nel fatto.

Ne discende che: le dichiarazioni di chi doveva essere sentito ab origine con le garanzie, perché già indiziato aliunde, sono integralmente inutilizzabili, anche nella fase delle indagini; quando gli indizi sopravvengono nel corso dell’esame, dall’art. 63, comma 1, c.p.p. si ricava a contrario che contro i terzi sono utilizzabili solo le dichiarazioni «precedenti» all’emersione degli indizi, non quelle successive; l’interversione opera su base sostanziale, a prescindere dall’iscrizione formale (Cass. n. 8402/2016, Gjonaj; Sez. U, n. 15208/2010, Mills). Nella specie le dichiarazioni della persona offesa sono state trattate come quelle di un testimone neutro, senza alcuna valutazione del momento di emersione degli indizi: la sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che dovrà rivalutare la consistenza del compendio probatorio.

Implicazioni pratiche

La pronuncia mette a disposizione delle difese uno strumento incisivo nei processi fondati sulle dichiarazioni della persona offesa «coinvolta» nel fatto (dazioni corruttive, usura, scambi illeciti): individuato nel verbale il momento in cui il dichiarante si autoaccusa, tutto ciò che segue — se l’esame non è stato interrotto con gli avvisi — è inutilizzabile anche contro l’imputato, e ciò vale pure per le dichiarazioni predibattimentali confluite nel fascicolo. Diventa quindi essenziale, fin dalle indagini, mappare cronologicamente i verbali della fonte d’accusa. Sul fronte opposto, per P.M. e P.G. la lezione è interrompere tempestivamente l’esame al primo indizio autoaccusatorio, pena la perdita dell’intera propalazione successiva.

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