Attendibilità della persona offesa e spese della parte civile tardive (Cass. pen. Sez. II n. 20923 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa costituisce questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione sia affetta da manifeste contraddizioni, ricorra a mere congetture non fondate sullo id quod plerumque accidit o a una pretesa regola generale priva di minima plausibilità. Le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili dai giudici di merito, possono da sole sostenere il giudizio di condanna, non applicandosi ad esse le regole dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., purché la verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto sia corredata da idonea motivazione, più penetrante e rigorosa di quella richiesta per le dichiarazioni di qualsiasi testimone. È inammissibile il ricorso che contesti la quantificazione equitativa del danno, rimessa ad apprezzamenti discrezionali del giudice di merito. Nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensive depositate oltre i termini previsti dall’art. 611 cod. proc. pen. sono tardive e non possono essere considerate neppure ai fini della liquidazione delle spese alla parte civile.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Giudice di Pace di Fondi, per i reati di invasione di terreni e minaccia, alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile. Il Tribunale di Latina, con la sentenza del 19/11/2025, aveva confermato la condanna.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. Con il primo e il secondo motivo censurava la ritenuta responsabilità per entrambi i reati, contestando la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e del suo cognato e chiedendo una diversa lettura della frase oggetto dell’imputazione di minaccia. Con il terzo motivo contestava la quantificazione del danno, liquidato in via equitativa in euro 2000,00.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivi generici e, comunque, manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità hanno richiamato il principio secondo cui l’attendibilità della persona offesa è questione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità, salvo vizi motivazionali macroscopici. La sentenza impugnata, osserva la Corte, ha fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute intrinsecamente attendibili, e ha inoltre rinvenuto riscontri esterni nelle convergenti dichiarazioni di un testimone oculare.
La Corte ricorda che, secondo Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica della credibilità e dell’attendibilità del racconto. Richiama inoltre Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, che conferma la natura fattuale del giudizio di attendibilità.
Sul piano probatorio, la Corte rileva che la prova negativa della proprietà del fondo in capo alla vittima non è ricavabile dagli argomenti del ricorso, non corrispondenti alla documentazione acquisita. Il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, avrebbe dovuto allegare i documenti a sostegno dei propri assunti. Nella sentenza di primo grado, peraltro, era stato specificato che la persona offesa aveva documentato, con atto notarile, di essere comproprietaria del fondo oggetto di invasione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha qualificato la doglianza come richiesta di una diversa interpretazione di merito, preclusa in sede di legittimità. La frase proferita aveva avuto effetto intimidatorio, confermato dal testimone oculare.
Il terzo motivo è stato giudicato generico: la liquidazione equitativa aveva tenuto conto non solo del reato di invasione, ma anche del danno morale patito dalla persona offesa per la minaccia. La Corte richiama Sez. 3, n. 24322 del 17/04/2025, secondo cui è inammissibile il ricorso che contesti la quantificazione del danno, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito.
All’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende. La Corte rigetta infine la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile, depositata in cancelleria in data 8 maggio 2026: nel giudizio camerale di legittimità, le memorie depositate oltre i termini dell’art. 611 cod. proc. pen. sono tardive, richiamando Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025.
Nota della Redazione
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