Veicolo sequestrato, reimmatricolato e rimesso in circolazione: è reato ex art. 334 c.p., non solo illecito stradale (Cass. pen. n. 33539/2025)

Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, sentenza n. 33539/2025 (P.U. 18 settembre 2025, dep. 10 ottobre 2025; R.G.N. 18047/2025) — Presidente Anna Criscuolo, Relatore Ombretta Di Giovine

Il principio di diritto

La circolazione del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, dopo la sua reimmatricolazione, non integra il mero illecito amministrativo dell’art. 213, comma 4, cod. strada — speciale rispetto alla sola condotta di «sottrazione» (Sez. Un. n. 1963/2011, Di Lorenzo) — ma il reato di cui all’art. 334 cod. pen., le cui condotte (sottrazione, deterioramento, dispersione) sono modalità di esecuzione tra loro equivalenti, il tipo essendo integrato quando il bene risulta irrimediabilmente sottratto al vincolo della cautela reale. Il momento consumativo, in difetto di rigorosa prova contraria, può presumersi coincidente con l’accertamento (Cass. n. 5871/2019; n. 52566/2016). In caso di rinvio per detenzione dell’imputato per altra causa, la sospensione della prescrizione opera ex art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen. (giorni dell’impedimento più sessanta) anche se non dichiarata a verbale.

Il fatto

Un’autovettura circolante con targa tedesca d’importazione scaduta e priva di assicurazione veniva sottoposta a sequestro amministrativo il 12 giugno 2016, con nomina a custode del conducente. Il 27 luglio 2016 l’auto risultava reimmatricolata in Italia; il 22 febbraio 2017, a un controllo, il custode ne risultava alla guida nonostante il sequestro. Custode e proprietaria venivano condannati per sottrazione di cose sottoposte a sequestro (art. 334 cod. pen.) e violazione di sigilli (art. 349 cod. pen.); la Corte d’appello di Messina (sent. 21 marzo 2025) confermava. Nei ricorsi si sosteneva: che la circolazione con veicolo sequestrato integrasse il solo illecito amministrativo ex art. 213, comma 4, cod. strada, speciale rispetto al reato; che i reati andassero «retrodatati» alla reimmatricolazione (27 luglio 2016), con conseguente prescrizione prima della sentenza d’appello; che erroneamente fosse stata computata la sospensione della prescrizione per l’intera durata di un rinvio dovuto alla sopravvenuta detenzione per altra causa dell’imputato.

La motivazione

La Corte ricostruisce il perimetro del concorso apparente: per le Sezioni Unite Di Lorenzo, l’unica area di sovrapposizione tra l’art. 334 cod. pen. e l’illecito amministrativo del codice della strada è la «sottrazione» del veicolo, mentre soppressione, distruzione e dispersione nulla hanno a che vedere con la circolazione. Nella specie i giudici di merito non hanno punito la mera circolazione né la sola reimmatricolazione, ma il fatto che il veicolo sequestrato «e» reimmatricolato sia stato nuovamente immesso in circolazione: solo allora si è consumata l’ablazione del bene dalla cautela amministrativa. Le condotte dell’art. 334 cod. pen. sono modalità esecutive equivalenti (Cass. ord. n. 384/1969, Iafrate): non rileva quale sia stata realizzata, purché il bene risulti sottratto al vincolo.

Quanto al tempus: per l’art. 349 cod. pen. il reato, istantaneo, si reitera a ogni condotta contraria al precetto (Cass. n. 37398/2004); per l’art. 334 cod. pen., esclusa la coincidenza con la reimmatricolazione, vale la presunzione di consumazione al momento dell’accertamento, non essendo rigorosamente provata un’epoca diversa, stante l’incertezza sul momento della nuova immissione in circolazione: entrambi i reati risultano dunque commessi «in data anteriore e prossima al 22 febbraio 2017», come da imputazione. Sulla prescrizione: il rinvio per sopravvenuta detenzione per altra causa è legittimo impedimento, con sospensione pari ai giorni dell’impedimento più sessanta (Cass. n. 4184/2022); la sospensione opera anche se non dichiarata a verbale. Già computando le sospensioni maturate in primo grado (306 giorni), il termine — che sarebbe scaduto il 22 agosto 2024 — risultava superato di oltre dieci mesi alla data della sentenza d’appello. Né la prescrizione maturata dopo è rilevabile: l’inammissibilità per manifesta infondatezza preclude l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. Un. n. 32/2000).

Implicazioni pratiche

Chi difende in questa materia deve avere chiara la linea di confine: la semplice circolazione con veicolo sequestrato resta (per i fatti anteriori alle modifiche del 2017) illecito amministrativo; ma reimmatricolare il mezzo e rimetterlo su strada è condotta che i giudici possono leggere come dispersione/sottrazione ex art. 334 cod. pen., con l’aggiunta dell’art. 349 se i sigilli sono violati. Sul fronte della prescrizione, due avvertenze: la presunzione di consumazione alla data dell’accertamento si vince solo con prova rigorosa di un’epoca anteriore certa — non con inferenze dalla reimmatricolazione — e le sospensioni per legittimo impedimento operano anche se il giudice non le ha dichiarate a verbale: il conteggio difensivo deve metterle in conto tutte, pena l’inammissibilità e la definitiva irrilevanza della prescrizione maturata medio tempore.

Esito: ricorsi dichiarati inammissibili; ciascun ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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