Il cognome del minore è scelto dal giudice nel suo superiore interesse, senza automatismi (Cass. civ. n. 1492/2025)
Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 1492/2025 (c.c. 19 novembre 2024; pubblicazione 21 gennaio 2025; R.G. n. 23061/2023) — Presidente Maria Acierno, Relatore Laura Tricomi. Generalità oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.
Il principio di diritto
Nell’attribuzione del cognome al minore nato fuori dal matrimonio, quando la filiazione paterna è accertata o riconosciuta successivamente, non opera alcun automatismo. La decisione spetta al giudice, che deve individuare, con motivazione fondata sul superiore interesse del minore, il cognome o i cognomi di provenienza genitoriale e il loro ordine; la formulazione della domanda non impedisce una statuizione diversa, purché congruamente motivata.
Il fatto
Una minore era stata riconosciuta alla nascita dalla madre. Il padre aveva poi ottenuto dal Tribunale una sentenza sostitutiva del consenso materno al riconoscimento e l’attribuzione del cognome paterno in sostituzione di quello materno. La Corte d’Appello di Catanzaro, accogliendo l’impugnazione della madre, aveva attribuito alla minore il doppio cognome. Il padre ricorreva per cassazione, deducendo la novità della domanda formulata in appello e contestando l’applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 131/2022.
La motivazione
La Cassazione ha corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. La pronuncia costituzionale n. 131/2022 riguarda infatti il primo comma dell’art. 262 c.c., relativo al riconoscimento contemporaneo da parte dei genitori, e non si applica direttamente alla diversa fattispecie regolata dai commi secondo, terzo e quarto, concernente il riconoscimento o l’accertamento successivo della filiazione.
Richiamando Cass. nn. 15654/2024, 12641/2006, 12983/2009 e 19734/2015, la Corte osserva che l’art. 262 c.c. esclude effetti automatici: il diritto al nome è fondamentale e la scelta deve essere compiuta nel modo più conveniente per il minore, considerando l’ambiente nel quale è cresciuto e tutelando l’eguaglianza tra i genitori. Una volta devoluta al giudice la questione del cognome, rientrano nel giudizio sia l’individuazione del cognome o dei cognomi sia il loro ordine. La Corte d’Appello, pur muovendo da una premessa giuridica errata, aveva concretamente valutato e motivato l’interesse della minore al doppio cognome.
Implicazioni pratiche
Nei procedimenti relativi al riconoscimento successivo, le richieste dei genitori non vincolano il giudice a una scelta automatica tra cognome materno, paterno o doppio cognome. Il criterio decisivo è l’interesse concreto del minore, che deve emergere dalla motivazione. Il ricorso è stato rigettato e l’attribuzione del doppio cognome è rimasta ferma.
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