Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione del fatto in cassazione (Cass. pen. Sez. V n. 22506 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, dopo un’ampia esposizione delle sentenze di merito, della dottrina e della giurisprudenza, si limiti a deduzioni generiche e assertive in fatto è inammissibile per difetto di specificità. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al riscontro di un logico apparato argomentativo sui punti della decisione impugnata e non consente di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni del giudice di merito né la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, salvo l’errore nella lettura degli atti interni al giudizio, denunciabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. Chi censura la motivazione senza indicare alcuna effettiva violazione di legge o travisamento della prova tende, in realtà, a ottenere una non consentita rivalutazione del fatto.

Il Fatto

La sentenza impugnata è stata pronunziata il 13 maggio 2025 dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Firenze per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta preferenziale, in relazione a una società dichiarata fallita il 9 marzo 2020.

Secondo la Corte di appello, il ricorrente — amministratore e socio unico della fallita — avrebbe distratto rilevanti somme di denaro, corrispondendo alla propria ditta individuale importi eccedenti le fatture emesse, effettuando esborsi privi di giustificazione e liquidando a proprio favore compensi superiori a quelli risultanti dalle buste paga; avrebbe inoltre effettuato, in epoca anteriore al fallimento, pagamenti preferenziali in favore della medesima ditta, in danno della massa dei creditori. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo il vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il ricorrente si è dilungato nell’esporre le sentenze di merito, la dottrina e la giurisprudenza in materia di bancarotta, per poi formulare deduzioni generiche, assertive e completamente versate in fatto.

La censura alla motivazione non deduce alcuna effettiva violazione di legge, né travisamenti di prova o vizi di manifesta illogicità emergenti dal testo della sentenza. Il ricorrente tende piuttosto a ottenere una non consentita rivalutazione dei fatti e delle fonti probatorie. Il ricorso è quindi privo della necessaria specificità e si pone in contrasto con i limiti del sindacato di legittimità.

Richiamando le Sezioni Unite n. 14722 del 30/01/2020, Polito, la Corte ha ricordato che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto: il sindacato è limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni del giudice di merito o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, salvo l’errore nella lettura degli atti interni al giudizio, denunciabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen., nel rispetto della catena devolutiva.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, determinata in euro 3.000,00.

Nulla è stato liquidato per le spese della parte civile, non intervenuta nella discussione in pubblica udienza. Sul punto la Corte ha ribadito il principio delle Sezioni Unite n. 27727 del 14/12/2023, Gambacurta: nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell’imputato al rimborso delle spese in favore della parte civile che si sia limitata a depositare memoria in cancelleria con nota spese, senza partecipare alla discussione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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