Detenzione all’estero e legittimo impedimento se manca il videocollegamento (Cass. pen. Sez. VI n. 22760 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La detenzione all’estero, anche per reato diverso da quello oggetto del giudizio, integra legittimo impedimento a comparire in dibattimento, purché risulti dagli atti. Il principio secondo cui tale stato non costituisce impedimento quando sia assicurata la possibilità di partecipare all’udienza mediante videocollegamento e l’imputato non vi abbia prestato consenso presuppone che il collegamento da remoto sia stato concretamente predisposto. In difetto di tale presupposto non è configurabile alcuna rinuncia dell’imputato alla partecipazione, né può escludersi il legittimo impedimento, con conseguente sospensione del corso della prescrizione. La mancata attivazione del videocollegamento vanifica le deduzioni difensive fondate sulla rinuncia a comparire.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 18 giugno 2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale della medesima città per i reati di cui all’art. 337 cod. pen. e agli artt. 582 e 585 cod. pen., applicando la pena di mesi otto di reclusione.

Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione al riconoscimento di un legittimo impedimento a comparire dell’imputato, detenuto all’estero, e alla conseguente sospensione del corso della prescrizione. Il ricorrente sosteneva che il videocollegamento con l’Albania non fosse stato disposto perché l’imputato non aveva mai manifestato il consenso, e che il processo avrebbe dovuto proseguire in sua assenza, quale rinunciante alla partecipazione.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha rigettato il ricorso, ritenendo il motivo infondato. Ha ribadito che la detenzione all’estero, anche per reato diverso da quello oggetto del giudizio, integra legittimo impedimento a comparire in dibattimento, purché risulti dagli atti, come nella specie (Sez. 6, n. 14788 del 23/01/2020, Traina).

Il Collegio ha poi esaminato il diverso principio invocato dal ricorrente, secondo cui non costituisce impedimento lo stato di detenzione all’estero qualora sia assicurata la possibilità di partecipare all’udienza mediante collegamento in videoconferenza e l’interessato, anche con modalità informali, non vi abbia prestato consenso o abbia rifiutato di assistervi, non dovendo in tal caso disporsi la sospensione o il differimento dell’udienza ai sensi dell’art. 205-ter, comma 4, disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 29866 del 08/07/2022, Ademi).

La Corte ha precisato che tale principio presuppone che il collegamento da remoto sia stato concretamente predisposto; evenienza che, per stessa deduzione difensiva, non risultava verificatasi. In difetto di tale presupposto non è configurabile alcuna rinuncia dell’imputato alla partecipazione, né può escludersi la sussistenza del legittimo impedimento. Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno ritenuto integrato l’impedimento, con conseguente sospensione della prescrizione.

La sentenza ricostruisce inoltre l’evoluzione dell’art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, e progressivamente ampliato fino alla legge 23 giugno 2017, n. 103. Il reato di cui all’art. 337 cod. pen. non rientrava tra quelli per cui il videocollegamento era imposto, né il ricorrente ha dedotto cause che lo rendessero obbligatorio. Il sistema degli artt. 729-quater cod. proc. pen. e 205-ter disp. att. cod. proc. pen. costituisce una possibilità: solo l’effettiva attivazione del collegamento e l’eventuale mancata adesione dell’imputato consentono di proseguire, altrimenti la detenzione all’estero resta ragione impeditiva.

Quanto al computo del periodo di sospensione, la Corte lo ha ritenuto corretto, avendo riguardo al tempo dell’impedimento ai sensi dell’art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen., se del caso aumentato di sessanta giorni, non ponendosi ciò in contrasto con Sez. 2, n. 4184 del 22/12/2021, Cammarata. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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