Mandato d’arresto europeo processuale e insufficienza dei dati identificativi (Cass. pen. Sez. VI n. 22775 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il mandato di arresto europeo a fini processuali è legittimamente emesso anche quando non sia stata adottata una misura cautelare, purché l’autorità procedente abbia ritenuto necessaria la presenza dell’imputato per l’esercizio dell’azione penale. Il difetto delle informazioni integrative originariamente richieste dall’art. 6, comma 4, legge n. 69/2005, abrogato dal d.lgs. n. 10/2021, non impone l’attivazione della procedura di interlocuzione di cui all’art. 16 legge n. 69/2005. Il principio di proporzionalità, codificato dall’art. 7 d.lgs. n. 108/2017, non figura tra i motivi tassativi di rifiuto della consegna. Residua un limitato sindacato del giudice dell’esecuzione solo quando il mandato sia emesso per finalità esclusivamente investigative, disancorate dall’esercizio dell’azione penale.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma aveva disposto la consegna della ricorrente, destinataria di un mandato di arresto europeo processuale emesso dalla Pretura di Amburgo per il reato di tentato furto aggravato in concorso, commesso in Amburgo nel marzo 2025. Avverso la sentenza la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi.

Con il primo si è lamentata la violazione dell’art. 6, comma 1, lett. a), legge n. 69/2005 per l’omessa acquisizione di ulteriori informazioni sull’identità della persona richiesta, stante l’incompletezza dei dati del quadro a) del mandato, privo di nazionalità, residenza, lingua compresa e dati biometrici. Con il secondo si è dedotta la violazione degli artt. 5, comma 3, TUE, 6, 7 e 52 CDFUE e della Direttiva 2014/41/UE, per non aver la Corte distrettuale verificato la finalità effettiva del mandato, in tesi utilizzabile in via surrettizia a fini investigativi in luogo dell’ordine europeo di indagine.

La Motivazione della Corte

La Sezione VI ha rigettato il ricorso, ritenendo entrambi i motivi infondati. Quanto al primo, la Corte ha osservato che l’art. 6 legge n. 69/2005 richiede tra le informazioni necessarie l’identità e la cittadinanza del ricercato, ma la riforma del 2021 ha abrogato l’originario comma 4, che imponeva l’allegazione dei dati segnaletici. Le previsioni abrogate erano funzionali a quel controllo di merito sul contenuto del mandato che è venuto meno proprio con la novella, in ossequio al principio del mutuo riconoscimento.

Nel caso concreto, la difesa ha lamentato la mancanza delle informazioni integrative, la cui assenza non impone l’attivazione della procedura di cui all’art. 16 legge n. 69/2005 e non vale a delineare alcun dubbio sull’identificazione della persona. Rilevano la piena corrispondenza delle generalità e l’assenza di elementi contrari; non assumono rilievo l’omessa indicazione dell’indirizzo di residenza né la mancata precisazione della nazionalità, non contestata.

Sul secondo motivo, la Corte ha confermato l’orientamento secondo cui il mandato di arresto europeo può essere eseguito anche per compiere un atto di indagine, poiché l’art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 69/2005 consente il ricorso alla procedura per ogni provvedimento coercitivo emesso dall’autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo. All’autorità di esecuzione non compete sindacare le valutazioni discrezionali dell’autorità emittente, né verificare la sussistenza delle esigenze cautelari previste dall’art. 274 cod. proc. pen. per il provvedimento interno.

Il Collegio ha richiamato le pronunce Sez. VI n. 43386 del 2016, Sez. VI n. 20282 del 2013, Sez. VI n. 45043 del 2010 e Sez. VI n. 22223 del 2010, nonché la più recente Sez. VI n. 14887 del 2024. Ha poi precisato che residua un limitato ambito di valutazione quando il mandato sia emesso per finalità esclusivamente investigative, come in Sez. VI n. 7861 del 2023, ipotesi non ricorrente quando esso si fondi su un ordine coercitivo interno adottato in relazione a precise accuse.

Quanto al principio di proporzionalità, la Corte ha osservato che esso non ha modificato ragioni e finalità della disciplina sul mandato d’arresto europeo, che non annovera tra i motivi tassativi di rifiuto quello basato su tale principio. La conclusione è confermata dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 9 gennaio 2025, C-583/23, secondo cui, quando la persona debba essere trasferita ai fini di un procedimento penale, anche solo per comparire dinanzi a un organo giurisdizionale, deve essere emesso un mandato d’arresto europeo, non sostituibile dall’ordine europeo di indagine. Nel caso di specie la finalità esclusivamente investigativa non risulta dagli atti ed è frutto di mera ipotesi congetturale.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e trasmissione degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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