Dichiarazione reddituale nel corpo dell’istanza per il patrocinio a spese dello Stato (Cass. pen. n. 8400/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46, comma 1, lett. o), d.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito di cui all’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, non deve essere oggetto di separata allegazione, potendo essere contenuta nell’istanza stessa, per la quale non è richiesta una formale assunzione di responsabilità da parte del dichiarante. È sufficiente che la domanda contenga gli elementi fissati dall’art. 79 del T.U. n. 115/2002, tra cui la dichiarazione reddituale resa ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. o), d.P.R. n. 445/2000, senza che sia necessario uno specifico richiamo alle sanzioni previste dall’art. 76 d.P.R. n. 445/2000, trattandosi di requisito richiesto soltanto per i moduli predisposti dalla pubblica amministrazione. L’espressa assunzione di responsabilità circa la veridicità dei dati reddituali, anche mediante formula generica, è idonea a integrare il requisito legale, non essendo richiesta una formula sacramentale.
Il Fatto
Il richiedente ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, inserendo nel corpo della domanda la dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale, con l’indicazione della residenza, della composizione del nucleo familiare, dell’assenza di beni, del reddito percepito e della sua relazione con la soglia legale, nonché l’espressa dichiarazione di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci. Il Tribunale di Gela ha dichiarato inammissibile l’istanza, ritenendo che la dichiarazione sostitutiva dovesse essere allegata separatamente e che l’assunzione di responsabilità fosse generica.
Avverso il provvedimento di rigetto dell’opposizione, il richiedente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea interpretazione dell’art. 79 d.P.R. n. 115/2002 e la mancanza di motivazione sulla ritenuta genericità della dichiarazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità che ritiene sufficiente l’inserimento della dichiarazione nel corpo dell’istanza e l’espressa assunzione di responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondate entrambe le censure. Quanto al primo profilo, ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la dichiarazione sostitutiva di certificazione per il patrocinio a spese dello Stato non deve essere oggetto di separata allegazione, potendo essere contenuta nell’istanza stessa, in quanto il sistema è improntato alla semplicità delle forme e non tollera aggravamenti non previsti dal legislatore. La decisione impugnata, introducendo un requisito non previsto dalla legge, si è posta in contrasto con tale orientamento.
Quanto al secondo profilo, la Corte ha ritenuto parimenti fondata la censura relativa alla ritenuta genericità della dichiarazione. Ha osservato che l’art. 79 d.P.R. n. 115/2002 richiede che la dichiarazione sia resa ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. o), d.P.R. n. 445/2000, e che, se il richiedente propone istanza ai sensi dell’art. 79, richiama la normativa in materia di autocertificazioni e assume la responsabilità relativa. Non è necessario un richiamo testuale alle sanzioni previste dall’art. 76 d.P.R. n. 445/2000, trattandosi di requisito prescritto solo per i moduli predisposti dalla pubblica amministrazione. Nel caso di specie, la dichiarazione indicava analiticamente tutti i dati reddituali richiesti e conteneva l’espressa assunzione di responsabilità, formula più che idonea a integrare il requisito legale. La motivazione del Tribunale, che si era limitata ad affermare la genericità senza spiegare in cosa essa consistesse, è stata ritenuta carente. La Corte ha quindi annullato il provvedimento impugnato con rinvio per un nuovo esame, conformandosi ai principi enunciati.
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Nota della Redazione
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