Giurisprudenza inventata dall’IA e sanzione aggravata ex art. 616 cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. III n. 23006 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La citazione, nel ricorso per cassazione, di precedenti giurisprudenziali inesistenti o alterati, prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale senza alcuna verifica delle fonti, integra una colpa qualificata nella determinazione della causa di inammissibilità. Il difensore che redige e sottoscrive l’atto conserva il controllo pieno del suo contenuto e la responsabilità della conformità ai canoni di verità, pertinenza e specificità. Ne consegue che, dichiarata l’inammissibilità del ricorso, l’art. 616 cod. proc. pen. consente di irrogare una somma più elevata in favore della Cassa delle ammende, poiché l’affidamento a strumenti notoriamente fallibili senza controllo umano non configura l’errore scusabile delineato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Il Fatto

Il difensore di un terzo interessato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione emesso dal Pubblico Ministero nel 2017, in relazione a una sentenza di condanna per violazione di sigilli e abusivismo edilizio.

L’ordinanza fonda l’inammissibilità su due autonome rationes decidendi: l’istanza risulterebbe presentata a nome di un soggetto anagraficamente inesistente e, in ogni caso, meramente riproduttiva di altra istanza già rigettata nel 2019. Il ricorso deduce violazione di legge e vizi di motivazione, invocando tre arresti di legittimità a sostegno della prevalenza dell’identificazione sostanziale della parte sull’errore formale nelle generalità.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che i tre precedenti evocati dal ricorrente non si sono mai occupati della questione prospettata e non contengono i principi ad essi attribuiti. Le citazioni, virgolettate e poste in corsivo, appaiono il frutto di un evidente fenomeno di allucinazione informatica, verosimilmente dovuto all’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Sul primo profilo, il Collegio osserva che l’ordinanza non valorizza una mera inesattezza nominale, ma una divergenza anagrafica complessiva: l’intera scheda identificativa riportata nella procura e nell’istanza, inclusa la data di nascita, non trova riscontro. Il principio invocato dalla difesa è astrattamente corretto, ma non decisivo. Anche a volerne ipotizzare un affinamento, resta intatta la seconda ratio decidendi, sufficiente da sola a sostenere la declaratoria: quando la decisione si fonda su ragioni autonome, il ricorso deve superarle tutte.

La preclusione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. ha natura sostanziale e guarda all’identità del petitum e della causa petendi, non alla coincidenza nominale del proponente. Il nuovo incidente si fonda sui medesimi titoli abilitativi in sanatoria già scrutinati e la perizia tecnica di parte allegata non introduce elementi di novità, limitandosi a una diversa lettura di dati già noti. La motivazione può dirsi sintetica, ma non apparente.

Nel merito sostanziale, la Corte conferma la non condonabilità dell’opera per difetto del requisito dell’ultimazione al rustico entro il termine utile e per superamento del limite volumetrico, richiamando la giurisprudenza consolidata sul frazionamento elusivo e sul ruolo del giudice dell’esecuzione.

Da ultimo, il Collegio afferma che la citazione di giurisprudenza inesistente generata dall’intelligenza artificiale non attenua, ma accentua il giudizio di colpevolezza processuale. L’uso di tali strumenti non crea una zona franca di deresponsabilizzazione: sarebbe bastato verificare l’esistenza delle decisioni, il numero, la sezione e la massima. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di euro cinquemila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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