Tossicodipendenza e unicità del disegno criminoso nel reato continuato (Cass. pen. Sez. VII n. 23243 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione. Lo stato di tossicodipendenza non comporta automaticamente il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso e può giustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti a tale stato, ma sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione. È pertanto inammissibile il ricorso che si limiti a una lettura alternativa dei medesimi dati di fatto già apprezzati dal giudice dell’esecuzione.
Il Fatto
Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui, in data 10.11.2025, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato una istanza ex art. 671 cod. proc. pen. di applicazione della disciplina della continuazione a cinque reati contro il patrimonio commessi tra il 2014 e il 2018.
Il giudice dell’esecuzione aveva disatteso l’istanza dopo una dettagliata valutazione dei fatti, evidenziando il considerevole lasso temporale tra le condotte e l’assenza, anche per i reati cronologicamente più vicini, di elementi favorevolmente valutabili. Le condotte risultavano eterogenee, commesse in luoghi diversi e con modalità diverse. Quanto allo stato di tossicodipendenza, l’ordinanza non lo ha ritenuto rilevante, perché comprovato solo a partire dal 2019 e dunque in epoca successiva ai reati, commessi non oltre il 2018.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, sindacabile in legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione. Richiama sul punto Sez. 1 n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 – 01.
Su questa base il ricorso è giudicato meramente rivalutativo: ripropone gli stessi indici, presentati come sintomatici dell’unicità del medesimo disegno criminoso, sulla base di una lettura alternativa dei medesimi dati di fatto già adeguatamente apprezzati dal giudice dell’esecuzione.
Quanto alla tossicodipendenza, il ricorso censura la contraddittorietà della motivazione mediante la citazione di un passo testuale che, però, non è contenuto nel provvedimento impugnato. Inoltre, la certificazione del Ser.d. allegata non smentisce il dato secondo cui il condannato è stato preso in carico solo nel 2019: il consumo di droga in un periodo precedente è meramente affermato dallo stesso condannato.
Il giudice dell’esecuzione ha comunque affermato che la tossicodipendenza non rileverebbe da sola, in quanto non ricorrono le altre condizioni necessarie per il riconoscimento della continuazione. La Corte ritiene che sia stata così data buona applicazione al principio secondo cui lo stato di tossicodipendenza non comporta automaticamente il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso e può giustificarlo con riguardo ai reati collegati e dipendenti a tale stato, sempre che ricorrano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza. Sono richiamate Sez. 2 n. 22493 del 21/3/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01 e Sez. 1 n. 50716 del 7/10/2014, Iannella, Rv. 261490 – 01.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. È disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Nota della Redazione
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