Sequestro preventivo di opere demaniali abusive: ricorso inammissibile per travisamento (Cass. pen. Sez. III n. 23007 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso esclusivamente per violazione di legge, nella quale rientrano gli errores in iudicando o in procedendo e i vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Restano estranei al sindacato di legittimità il travisamento del fatto e dei documenti, la logicità della motivazione e la ricostruzione del compendio probatorio, che integrano una richiesta di rivisitazione del merito, in quanto la cognizione del tribunale del riesame presuppone gli indizi del reato e non i gravi indizi di colpevolezza. In tema demaniale e paesaggistico, la permanenza del reato di abusiva occupazione si protrae finché sussiste l’illegittima occupazione dell’area, e la prosecuzione di lavori su un manufatto abusivo, anche dopo la maturazione della prescrizione per la condotta originaria, integra nuova autonoma condotta illecita che dà inizio a un nuovo corso della prescrizione.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, pronunciando in funzione di giudice d’appello ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., ha parzialmente accolto l’appello del Pubblico Ministero avverso il decreto di dissequestro emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia. Per l’effetto ha disposto il sequestro preventivo della porzione della terrazza a mare non sovrapponibile ai grafici allegati al nulla osta della Soprintendenza del 1964 e dell’ampliamento del braccio a mare, opere ritenute realizzate in difformità dalla concessione demaniale marittima e in assenza di autorizzazione paesaggistica, con contestazione dei reati di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. e all’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004.

Gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, lamentando il travisamento di fatti e documenti, l’indeterminatezza del disposto sequestro, la violazione del ne bis in idem rispetto a una sentenza di assoluzione del 2001 e l’intervenuta prescrizione del reato paesaggistico. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla costante affermazione secondo cui il ricorso avverso le ordinanze cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge, dovendosi escludere la deducibilità dell’illogicità manifesta della motivazione, denunciabile nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. L’omesso esame di punti decisivi si traduce in violazione di legge, ma è onere del ricorrente allegare l’elemento indiziario dirimente, provarne l’esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame e spiegarne la natura decisiva.

Il primo motivo, già nella rubrica, rivela che le censure esulano dal controllo riservato al giudice di legittimità. I ricorrenti non denunciano la mancanza di motivazione o l’omessa risposta a una questione decisiva, ma contestano la logicità della motivazione e la rispondenza della stessa al materiale probatorio, chiedendone una diversa interpretazione. Il Tribunale del Riesame ha individuato il parametro di legittimità delle opere fisse nel nulla osta del 1964, ritenendo le successive modifiche un’alterazione sostanziale della concessione che avrebbe richiesto un atto suppletivo mai rilasciato e una nuova autorizzazione paesaggistica.

Irrilevante è l’errore del dispositivo sull’anno del nulla osta, risultando dalla lettura complessiva della motivazione il riferimento al titolo originario del 1964. La Corte confuta poi le censure di diritto: anche a voler ritenere le aree estranee al demanio marittimo, a esse si estende la relativa disciplina in quanto compatibile, poiché il mare territoriale costituisce res communis omnium. Per le opere eseguite da privati in aree del demanio marittimo sono necessari sia l’autorizzazione demaniale sia il permesso di costruire, e le opere incidenti sulla tutela paesaggistica necessitano dell’autorizzazione paesaggistica.

Quanto al periculum, l’esigenza cautelare è stata individuata nella protrazione dei reati e nell’aggravamento delle conseguenze per effetto del riutilizzo delle opere non rimovibili. La giurisprudenza richiamata conforta tale impostazione: l’ultimazione dei manufatti abusivi su area demaniale e la conseguente accessione non ostano al sequestro, trattandosi di reato permanente. Il ne bis in idem è escluso per difetto del requisito della eadem persona e per la diversità delle condotte. Manifestamente infondata è l’eccezione di prescrizione, poiché i recenti interventi sui manufatti abusivi integrano nuova condotta illecita in forza del principio di immanenza dell’abuso. I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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