Il leasing dell’immobile non è deducibile se lo studio professionale è esercitato altrove (CGT Bari 460/2026)
Il principio di diritto
I canoni di leasing di un immobile non sono integralmente deducibili come costi professionali quando gli elementi acquisiti dimostrano che il bene è destinato a uso promiscuo e che l’attività è effettivamente esercitata in un’altra sede. Il giudice tributario può acquisire d’ufficio il processo verbale di constatazione già richiamato nell’atto impositivo, in presenza di oggettiva incertezza e di indizi già acquisiti, senza supplire all’inerzia probatoria delle parti.
Il fatto
Un avvocato aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi ai periodi d’imposta 2017 e 2018. L’Ufficio aveva recuperato, tra l’altro, i canoni di locazione finanziaria dedotti integralmente per un immobile indicato come studio professionale, ritenendolo invece adibito a uso promiscuo e rilevando che l’attività era svolta in un diverso immobile.
Il contribuente aveva eccepito, per il 2017, la decadenza dal potere di accertamento; aveva inoltre contestato la competenza territoriale dell’Ufficio, la motivazione degli atti, l’acquisizione del processo verbale di constatazione, il merito della ripresa e le sanzioni. I due ricorsi sono stati riuniti.
La motivazione
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari ha ritenuto tempestivo l’accertamento 2017. Alla sospensione di 85 giorni prevista dall’art. 67 del d.l. 18/2020 si aggiungeva la proroga di 120 giorni dell’art. 5, comma 3-bis, del d.lgs. 218/1997, poiché l’invito al contraddittorio era intervenuto a meno di novanta giorni dalla scadenza.
È stata respinta anche l’eccezione territoriale: dai dati dichiarativi e dall’archivio dell’Agenzia risultava un domicilio fiscale ricadente nella competenza dell’Ufficio di Bari, in coerenza con l’art. 58 del d.P.R. 600/1973. La motivazione degli avvisi era inoltre sufficiente a rendere conoscibili l’an e il quantum della pretesa e a consentire una difesa effettiva.
L’acquisizione d’ufficio del processo verbale di constatazione è stata giudicata legittima ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 546/1992. Il documento era già richiamato negli avvisi e conosciuto dal contribuente; serviva a integrare un quadro indiziario già presente, non a colmare integralmente una carenza probatoria dell’Amministrazione.
Nel merito, gli accessi del 2018 avevano rinvenuto documenti, computer e attrezzature professionali soltanto nell’altra sede. Nell’immobile oggetto di leasing non erano emerse dotazioni riconducibili allo studio e il portiere ne aveva riferito l’uso abitativo. Fotografie non datate e attestazione generica del Consiglio nazionale forense non superavano tali risultanze. La Corte ha quindi confermato l’indeducibilità dei canoni, le ulteriori riprese non specificamente contestate e le sanzioni, rigettando i ricorsi riuniti.
Implicazioni pratiche
La qualificazione di un immobile come studio professionale non dipende dal solo contratto, dalla categoria catastale o dall’indicazione presso l’ordine professionale. Ai fini della deduzione integrale occorre poter dimostrare un uso effettivo ed esclusivo, coerente con la presenza di documenti, attrezzature, personale, clientela e organizzazione del lavoro.
La decisione segnala inoltre l’importanza di contestare puntualmente ogni singola ripresa: le voci non specificamente censurate possono consolidarsi per il principio di non contestazione.
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