IRESA: legittima l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (Cass. civ. Sez. V n. 22618/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), istituita dalla Regione Lazio con l’art. 5 della l.r. n. 2/2013, è un tributo proprio della Regione, compatibile con i principi di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e con la normativa europea, non configgendosi con la Direttiva 2002/30/CE, priva di effetti diretti in materia fiscale. La notifica dell’avviso di accertamento a mezzo posta elettronica certificata è legittima, e l’eventuale assenza di firma digitale sull’allegato non ne determina la nullità se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c.). Il limite tariffario massimo di euro 0,50 per tonnellata, introdotto dall’art. 13, comma 15-bis, d.l. n. 145/2013, non ha efficacia retroattiva, operando solo per il futuro.
Il Fatto
La società Ryanair Dac ha impugnato un avviso di accertamento e conguaglio per l’IRESA (imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili) relativo ai periodi 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2014 e 1° gennaio 2015 – 22 febbraio 2015, nonché il rifiuto di rimborso per il periodo 1° maggio 2013 – 31 dicembre 2013. La Commissione Tributaria Provinciale e, in appello, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio hanno respinto il ricorso della contribuente. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi, contestando la validità della notifica a mezzo PEC, l’adeguatezza della motivazione dell’avviso, la legittimità costituzionale e comunitaria dell’imposta, nonché l’applicazione retroattiva del limite tariffario di cui al d.l. n. 145/2013.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità dell’IRESA e la correttezza delle statuizioni dei giudici di merito. In primo luogo, ha ritenuto validi i primi due motivi – relativi alla nullità della notifica per assenza di firma digitale – affermando che la notifica a mezzo PEC è consentita per gli atti impositivi dei tributi locali (Cass. n. 23166/2025), e che la mancata apposizione della firma digitale sull’allegato non comporta nullità, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., quando l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo e il diritto di difesa non è stato compromesso.
Quanto alla motivazione dell’avviso di accertamento (terzo motivo), la Corte ha ribadito la distinzione tra il piano della motivazione dell’atto e quello della prova della pretesa impositiva, ritenendo sufficiente l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato l’imposizione (Cass. n. 8016/2024).
I motivi quarto, quinto, sesto e settimo – concernenti la legittimità dell’IRESA e la retroattività del limite tariffario – sono stati esaminati congiuntamente e rigettati. La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento (Cass. n. 35989/2022, n. 34002/2022, n. 32755/2022) secondo cui l’IRESA, a decorrere dal 1° maggio 2013, è un tributo proprio della Regione (ex art. 8 d.lgs. n. 68/2011), non più derivato, e non contrasta con la Direttiva 2002/30/CE, priva di efficacia diretta in materia fiscale. La destinazione del gettito a finalità ambientali è irrilevante ai fini della legittimità del tributo, che si configura come imposta a finalità ambientale, non in senso stretto, ma con funzione mediata di tutela dell’ambiente attraverso metodologia indennitaria.
La Corte ha inoltre escluso la violazione degli artt. 3 e 53 Cost., rilevando che l’individuazione degli esercenti di aeromobili come soggetti passivi dell’imposta – parametrata al numero di decolli/atterraggi e al peso degli aeromobili – è espressione della discrezionalità legislativa e non irragionevole, in quanto la rumorosità costituisce un fatto-indice di capacità contributiva, idoneo a giustificare la partecipazione alle spese conseguenti ai danni ambientali.
Quanto alla retroattività del limite massimo di euro 0,50 per tonnellata, introdotto dall’art. 13, comma 15-bis, d.l. n. 145/2013, la Corte ha escluso che la norma abbia carattere interpretativo, rilevando che il legislatore regionale (l.r. Lazio n. 11/2015, art. 2) ha espressamente fissato la decorrenza della modifica tariffaria al 22 febbraio 2014, senza alcuna efficacia retroattiva. Il principio di irretroattività delle norme tributarie, sancito dall’art. 3 dello Statuto del contribuente, trova piena applicazione, non potendo l’interprete superare l’univoca opzione legislativa.
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