Detenzione di hashish e fuochi pirotecnici: inammissibile il ricorso (Cass. pen. Sez. VII n. 23487 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondata la doglianza che censura il diniego della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 quando il giudice di merito abbia valorizzato il dato ponderale della sostanza detenuta, il numero delle dosi estraibili e l’entità dei guadagni ricavabili, sì da ritenere assorbita ogni ulteriore valutazione. L’accertamento così condotto è immune da censure di illogicità ed è insindacabile in sede di legittimità. La lieve entità presuppone una complessiva minore portata dell’attività di spaccio, con ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagno limitate, e non è invocabile quando la provvista detenuta sia tale da configurare una prolungata attività rivolta a un numero indiscriminato di acquirenti. Il sindacato di legittimità non può sostituire la valutazione del giudice di merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio e nel giudizio prognostico sulla sospensione condizionale.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’appello per la detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish, per la detenzione di un dissuasore elettrico qualificato come arma da sparo e per la detenzione di fuochi pirotecnici della categoria F2 pari a novanta chilogrammi. Il giudice di secondo grado ha confermato la responsabilità e il trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado.

Avverso la sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione articolando quattro motivi: la mancata qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità, la violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. nel dosaggio della pena, l’affermazione di responsabilità per la detenzione dei materiali pirotecnici e il diniego della sospensione condizionale. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la doglianza sulla lieve entità, ritenendola manifestamente infondata. Il giudice di appello aveva valorizzato il dato ponderale — otto involucri per circa settecentoventicinque grammi di hashish, con principio attivo al 9,9 per cento — e l’elevato numero di dosi estraibili, pari a circa duemilaottocento, con la possibilità di ingenti guadagni. A fronte di tale valutazione la Corte osserva che il dato ponderale è talmente elevato da determinare l’assorbimento dei restanti parametri.

Il provvedimento richiama il principio secondo cui la fattispecie autonoma di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, caratterizzato da una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, comprendendo anche la detenzione di una provvista per la vendita che non dia luogo a una prolungata attività rivolta a un numero indiscriminato di soggetti, richiamando sul punto Sez. 6, n. 45061 del 03.11.2022.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ritiene congrua la pena inflitta in primo grado, sia per il reato in materia di stupefacenti in ragione del numero elevato di dosi ricavabili, sia per il reato relativo ai materiali pirotecnici, stante l’ingente quantità rinvenuta, pari a novanta chilogrammi.

La terza doglianza è respinta sul piano della credibilità della tesi difensiva. Il giudice di merito ha ritenuto inverosimile che un quantitativo così ingente di fuochi pirotecnici fosse conservato presso l’abitazione in vista del capodanno, considerato il numero dei componenti del nucleo familiare, e ha reputato inverosimile che materiale acquistato all’inizio del 2003 potesse essere destinato a un utilizzo alla fine dello stesso anno. La Corte conferma quindi l’affermazione di responsabilità.

Infine, sul diniego della sospensione condizionale, il giudice di appello ha evidenziato i precedenti penali che dimostrano la tendenza a delinquere, esprimendo un giudizio prognostico sfavorevole sulla futura astensione dal commettere ulteriori reati. Il ricorso è pertanto inammissibile a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità secondo Corte cost. n. 186 del 13.06.2000; alla condanna alle spese segue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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