Arresti domiciliari e lavoro: rigore sull’assoluta indigenza (Cass. pen. Sez. II n. 21682 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’autorizzazione all’assentamento dal domicilio per lo svolgimento di attività lavorativa, il presupposto dell’assoluta indigenza richiesto dall’art. 284, comma 3, cod. proc. pen. va accertato con criterio di rigore, in ragione della natura eccezionale della previsione. L’indigenza non coincide con una situazione di totale impossidenza, né si esaurisce nei soli bisogni alimentari, ma attiene alle indispensabili esigenze di vita, da apprezzare complessivamente. Nella valutazione rilevano anche i redditi degli altri componenti della famiglia, la cui esistenza può escludere il presupposto. È inammissibile per aspecificità il ricorso che non si confronti in modo critico ed effettivo con le ragioni del provvedimento impugnato.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso il provvedimento che aveva respinto l’istanza di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa presso una ditta di cui il figlio dell’indagato è legale rappresentante. L’indagato era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Avverso l’ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 284, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe omesso di considerare lo stato di assoluta indigenza del ricorrente e avrebbe affermato l’obbligo del figlio, titolare di una ditta florida, di sostenere il padre. Il richiamo all’art. 433 cod. civ. sarebbe inconferente, poiché le indispensabili esigenze di vita non si esauriscono nei bisogni alimentari.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. L’unico motivo è aspecifico, perché il ricorrente non si confronta in maniera critica ed effettiva con le ragioni poste a sostegno del provvedimento gravato.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui ai fini dell’autorizzazione dell’indagato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere attività lavorativa il presupposto dell’assoluta indigenza va accertato con criterio di rigore, stante la natura eccezionale della previsione. La giurisprudenza citata (Sez. VI n. 1200 del 2024, Sez. III n. 24995 del 2018, Sez. III n. 34235 del 2010) precisa che l’indigenza non è assimilabile a una situazione di totale impossidenza, essendo sufficiente che le condizioni reddituali della famiglia, da valutare tenendo conto dei redditi di altri componenti, non consentano di provvedere agli oneri derivanti dall’educazione, dall’istruzione e dalle necessità di cura proprie e dei soggetti della famiglia non indipendenti.

Non può dunque condividersi la censura del ricorrente, secondo cui il Tribunale non avrebbe considerato l’insieme delle esigenze primarie di vita. Col richiamo all’art. 433 cod. civ., il giudice di merito non si è riferito alla sola somministrazione di alimenti, ma all’insieme delle esigenze indispensabili di vita, secondo l’indicazione della giurisprudenza richiamata.

La motivazione ha correttamente rimarcato che occorre tenere conto anche dei redditi di altri componenti della famiglia. Il riferimento al reddito adeguato assicurato dall’attività economica del figlio, titolare di un’azienda sufficientemente florida, non è quindi illogico né assunto in violazione dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen., anche perché dal ricorso non emergono circostanze specifiche in ordine all’obiettivo stato di indigenza affermato.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa per l’evidente inammissibilità dell’impugnazione, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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