Ricorso straordinario ex art. 625-bis inammissibile contro provvedimenti di sorveglianza (Cass. pen. Sez. V n. 38923 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., può avere ad oggetto esclusivamente le pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale espressione l’applicazione di una sanzione penale. Il rimedio non è esperibile avverso le decisioni della Corte di cassazione che riguardino provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza, né in genere avverso pronunce che non intervengano a stabilizzare il giudicato. L’errore nell’indicazione del cognome del ricorrente in motivazione resta privo di rilievo quando le valutazioni della Corte attengano alla documentazione in atti e a verifiche riferibili al reale ricorrente. All’inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., avverso l’ordinanza con cui la Settima sezione penale della Cassazione aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che gli aveva negato l’affidamento in prova al servizio sociale.

Con l’unico motivo, il ricorrente deduce che la Corte, nella motivazione dell’ordinanza impugnata, avrebbe indicato un cognome errato al posto del suo, così omettendo di valutare gli elementi a lui favorevoli: le informazioni dei carabinieri attestanti l’assenza di pendenze e una condotta regolare dopo la commissione degli ultimi reati. Il Procuratore generale conclude per l’inammissibilità, non trattandosi di pronuncia di condanna.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione dell’ambito oggettivo del ricorso straordinario. L’art. 625-bis cod. proc. pen. consente la correzione dell’errore materiale o di fatto solo avverso le pronunce di condanna, intese come applicazione di una sanzione penale. Il rimedio non è quindi esperibile quando la decisione della Cassazione riguardi provvedimenti dei giudici di sorveglianza.

Il percorso argomentativo si fonda su un precedente specifico: Sez. V n. 25250 del 14.07.2020, D’Ausilio, e Sez. V n. 26033 del 13.07.2020, De Vito Piscitelli. Tali pronunce si collocano nel solco delle Sezioni unite Nunziata n. 13199 del 21.07.2016, che avevano ammesso il ricorso contro la sentenza di legittimità resa su ricorso avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione idoneo a stabilizzare il giudicato e a rendere irrimediabile il pregiudizio.

Le Sezioni unite, richiamate in motivazione, avevano però chiarito che il rimedio resta limitato ai casi in cui la decisione della Cassazione intervenga a stabilizzare il giudicato. Restano escluse le decisioni rese in procedimenti ante iudicatum e, in genere, i provvedimenti che presuppongono il giudicato senza incidere sull’accertamento della responsabilità, come quelli in materia di indennizzo per ingiusta detenzione o di riabilitazione.

Nel caso in esame, il provvedimento del giudice di sorveglianza non produce alcun effetto di stabilizzazione del giudicato: si tratta di mera modalità di esecuzione della pena mediante l’affidamento in prova. La Corte ribadisce il principio con il richiamo a Sez. V n. 7440 del 22.01.2025, Rv. 287661.

Quanto all’errore sull’indicazione del cognome, la Corte ne afferma la irrilevanza: le valutazioni espresse nell’ordinanza impugnata attengono alla documentazione in atti e a verifiche riferibili al reale ricorrente. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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