Sostituzione del solaio senza nuovi volumi è manutenzione straordinaria in SCIA (TAR Campania n. 588 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione certificata di inizio attività edilizia, semplice e non alternativa al permesso di costruire, non è soggetta al termine annuale di inizio dei lavori dettato dall’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 per il solo permesso di costruire, non estensibile in via analogica in ragione della differenziazione delle fattispecie. Alla SCIA si applica il solo termine finale triennale di efficacia previsto dall’art. 23, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001. La comunicazione di volersi avvalere della proroga dei termini ex art. 10-septies del D.L. n. 21/2022, intervenuta prima della scadenza di tale termine finale, è tempestiva. Il rifacimento o la sostituzione del solaio che non comporti nuove superfici né nuovi volumi integra manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, è realizzabile con SCIA e non richiede il preventivo permesso di costruire, salvo che le norme tecniche di attuazione non lo consentano.

Il Fatto

I ricorrenti presentano nel marzo 2022 una SCIA per un intervento di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico su un edificio. Nel marzo 2025 trasmettono al Comune la comunicazione di volersi avvalere della proroga dei termini di conclusione dei lavori, oltre a una variante e all’integrazione progettuale.

Il Comune dispone la sospensione dei lavori per inefficacia del titolo, ritenendo non presentata nei termini la comunicazione di proroga e qualificando la variante come apportatrice di modifiche sostanziali bisognevoli di nuovo titolo. Rigetta poi l’istanza di autotutela. I ricorrenti impugnano entrambi i provvedimenti, articolando motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua due questioni distinte: la tempestività della richiesta di proroga e l’idoneità del titolo a legittimare gli interventi.

Sul primo profilo, il Tribunale accoglie la censura. Poiché la legge nulla prevede sul termine di inizio dei lavori oggetto di SCIA semplice, non può applicarsi in via analogica la disposizione dell’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001, dettata per le sole opere richiedenti il previo permesso di costruire. La disciplina della SCIA non reca alcun termine decadenziale di avvio dei lavori, sicché non è intervenuta alcuna decadenza. La richiesta di proroga avanzata nel marzo 2025 è dunque tempestiva.

Sul secondo profilo, il Collegio rileva come il provvedimento inibitorio non contenga alcun riferimento alla contrarietà alle norme tecniche di attuazione del PRG, essendo fondato in via esclusiva sulle asserite modifiche sostanziali. La SCIA originaria già prevedeva la sostituzione dei solai e il consolidamento delle strutture: le varianti non hanno quindi introdotto concreti elementi di novità rispetto alla segnalazione iniziale.

Quanto all’idoneità del titolo, il Tribunale aderisce all’orientamento secondo cui la sostituzione del solaio, che non alteri volumi né superficie dell’unità immobiliare, costituisce manutenzione straordinaria, volta a una migliore conservazione del bene con struttura e distribuzione interna invariate, e non richiede permesso di costruire. Il Comune non allega la creazione di nuovi volumi o superfici.

Ne deriva che l’intervento, qualificato come manutenzione straordinaria, non contrasta con le disposizioni tecnico-attuative della sottozona A3, che consentono tali opere ed escludono invece il restauro e il risanamento conservativo. Il ricorso è accolto e i provvedimenti impugnati annullati, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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