Annullamento parziale dell’ordine di demolizione per pendenza della domanda di sanatoria (TAR Campania n. 592 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi, non è legittima l’ordinanza di demolizione emanata in pendenza di una domanda di sanatoria già presentata, poiché nelle more della definizione di tale domanda tutti i procedimenti sanzionatori sono sospesi. L’ordinanza di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 ha natura vincolata e atto dovuto: è sufficientemente motivata con la descrizione delle opere abusive, senza necessità di comparazione degli interessi. La pendenza di un sequestro penale non inficia la legittimità dell’ordine, determinando solo un differimento del termine di rimessione in pristino, che l’interessato deve attivare richiedendo il dissequestro.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un fabbricato su due livelli in parte adibito a falegnameria e in parte residenziale, impugnava l’ordinanza n. 27 del 9.5.2022 con cui il Comune le aveva ingiunto la demolizione di opere abusive, descritte alle lettere A), B) e C). Per la porzione residenziale era pendente istanza di sanatoria ex legge n. 326/2003; per quella artigianale era stata presentata DIA di consolidamento.
Il ricorso si fondava su nullità per pendenza di sequestro penale, difetto di motivazione sull’interesse pubblico, natura conservativa degli interventi e omessa comunicazione di avvio del procedimento. Nelle more del giudizio risultava la demolizione di parte delle opere contestate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. La pendenza della misura cautelare reale non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione, implicando un mero differimento del termine di rimessione in pristino dalla data del dissequestro, che è onere dell’interessato richiedere. Il sequestro penale non è impedimento assoluto alla demolizione, né giustifica l’inerzia del privato.
È respinta anche la censura sul difetto di motivazione. I provvedimenti demolitori sono atti vincolati: oltre all’individuazione delle opere realizzate sine titulo, non richiedono comparazione tra interessi pubblico e privato. L’Amministrazione aveva descritto nel dettaglio le opere e il regime vincolistico dell’area.
Quanto all’ampliamento al piano terra, la natura conservativa è esclusa: l’opera descritta costituisce realizzazione ex novo di volumetria aggiuntiva a servizio della falegnameria. Parimenti irrilevanti sono il passaggio con copertura in lamiera e il casotto in legno: i volumi tecnici richiedono rapporto di strumentalità necessaria con l’immobile, mentre la destinazione dichiarata a ricovero attrezzi implica servizio permanente del complesso.
Il secondo motivo è invece accolto parzialmente. Quanto al manufatto di cui alla lett. B) prima parte, per cui pendeva domanda di sanatoria ex legge n. 326/2003 non ancora esitata, l’ordine di demolizione è illegittimo: nelle more della definizione della domanda tutti i procedimenti sanzionatori sono sospesi. Il provvedimento va annullato in parte qua.
Il terzo motivo è respinto. In materia di abusi edilizi l’art. 7 legge n. 241/1990 non è invocabile in via generale, poiché la natura vincolata del provvedimento rende palese che il contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso, secondo il primo periodo dell’art. 21-octies legge n. 241/1990. Il ricorso è in parte respinto e in parte accolto, con compensazione integrale delle spese per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.