Obbligo di esecuzione del giudicato e nomina del commissario ad acta per la Carta del docente (TAR Campania n. 1444 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza è ricevibile se depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., ed è ammissibile decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione intimata, costituitasi solo formalmente, ha l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento; in mancanza, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’obbligo di dare integrale esecuzione al giudicato e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per alcuni anni scolastici, con condanna del Ministero al pagamento di un importo tramite accredito sulla Carta. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato, come da certificato della cancelleria.
Rimasta inadempiente l’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di conformarsi al decisum e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la ricevibilità del ricorso, depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, e la sua ammissibilità, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, volto a consentire alle amministrazioni statali di completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non risultando che le statuizioni della sentenza, correttamente notificata e passata in giudicato, avessero ricevuto esecuzione. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva dimostrato l’avvenuto pagamento, gravando su di essa il relativo onere della prova, come chiarito dalla giurisprudenza citata.
Il TAR ha, quindi, accolto la domanda, dichiarando l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla notifica. Per il caso di ulteriore inadempienza, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente della competente Direzione Generale, con facoltà di delega, affinché provveda al pagamento entro i successivi sessanta giorni. Il commissario dovrà porre in essere tutte le iniziative necessarie, inclusa l’allocazione della somma in bilancio, precisando che l’esaurimento dei fondi non può essere causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Nota della Redazione
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