Continuazione in esecuzione: indici del disegno criminoso e sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. VII n. 23991 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo. Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di una approfondita verifica di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. È richiesto, inoltre, che al momento della commissione del primo reato i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente valorizzare taluno degli indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea. L’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.

Il Fatto

Il ricorrente propone istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva, chiedendo il riconoscimento del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto di più condanne.

Il giudice dell’esecuzione rigetta l’istanza. Avverso tale provvedimento il condannato propone ricorso per cassazione, deducendo l’erroneità della valutazione degli indici del disegno criminoso.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce in via preliminare il quadro interpretativo dell’istituto. Richiama il principio secondo cui l’identità del disegno criminoso non coincide con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime una generale propensione alla devianza concretizzatasi di volta in volta in relazione alle varie occasioni esistenziali.

Su un piano processuale, la Corte ribadisce che il riconoscimento della continuazione richiede, anche in sede di esecuzione, una approfondita verifica di concreti indicatori: l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. È necessario, inoltre, che al momento della commissione del primo reato i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente la presenza di taluno degli indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea.

La Corte precisa poi che rilevano, ai fini della prova del medesimo disegno criminoso, l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale tra gli episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti. Non è necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti gli indicatori: l’unitarietà può essere apprezzata anche al cospetto di alcuni soltanto di essi, purché significativi.

Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso valorizzando il lungo lasso di tempo tra le condotte, l’eterogeneità dei reati e dei contesti, la diversità dei luoghi di commissione e dei concorrenti, e la mancata emersione di elementi specifici dimostrativi dell’unitario disegno.

Di fronte a tali considerazioni lineari, il ricorrente articola censure essenzialmente confutative, incentrate su circostanze genericamente evocate e già valutate dal giudice di merito. La Corte osserva che la valorizzazione del mero dato cronologico, astrattamente riferibile ai soli reati oggetto delle prime due sentenze, non assurge a elemento decisivo, poiché tutti gli altri elementi depongono in senso contrario alla prospettazione del ricorrente. L’accertamento degli indici resta rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in legittimità quando la motivazione sia adeguata e congrua.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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