Giustizia riparativa e pene sostitutive escluse dal giudizio di rinvio (Cass. pen. Sez. VII n. 23992 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio l’oggetto della cognizione è delimitato nei limiti della questione devoluta dalla Corte di cassazione con l’annullamento, con la conseguenza che ogni altra questione non investita resta coperta dal giudicato progressivo ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. La richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, in quanto riconducibile al trattamento sanzionatorio, alle circostanze attenuanti generiche o all’attenuante di cui all’art. 62, n. 6 cod. pen., è estranea al giudizio di rinvio limitato alla configurabilità di una circostanza aggravante e non può esservi esaminata. Il diniego della pena sostitutiva è legittimamente motivato con il riferimento ai precedenti penali dell’imputato, purché da essi emergano, con motivazione specifica e concreta, elementi indiscutibilmente negativi sulla prognosi rieducativa e sul rischio di recidiva.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Firenze aveva condannato il ricorrente, ribadendo la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 219, terzo comma, legge fallimentare. La Corte di cassazione, con la precedente pronuncia di annullamento, aveva devoluto al giudice di rinvio il solo punto relativo a tale circostanza aggravante.
Il ricorrente ha censurato la mancata ammissione ai programmi di giustizia riparativa e il diniego della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, prospettando l’illegittimità del percorso motivazionale del giudice di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione dell’oggetto del giudizio di rinvio. Poiché l’annullamento aveva investito esclusivamente la configurabilità dell’aggravante, ogni questione diversa è sottratta alla cognizione del giudice di rinvio e coperta dal giudicato progressivo ex art. 624 cod. proc. pen. Su tale base risulta corretta la decisione della Corte di appello di respingere la richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa.
La Corte chiarisce che l’interesse a tale accesso è riconducibile a profili di trattamento sanzionatorio, di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6 cod. pen., profili che non avevano formato oggetto del giudizio di rinvio. Sul punto richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, in tema di rilevanza di tali questioni ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di accesso alla giustizia riparativa.
La Corte rileva inoltre un difetto di allegazione. Il ricorrente ha omesso di indicare quali siano i profili di utilità alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede, requisito che, dal contenuto esplicito dell’art. 129-bis cod. proc. pen., il giudice chiamato a pronunciarsi è tenuto a verificare.
Quanto al secondo motivo, il diniego della pena sostitutiva è stato ampiamente motivato dal giudice di merito, con richiamo all’idoneità in concreto della misura e ai dati personologici dell’imputato, di cui sono state evidenziate la non positiva biografia penale e l’assenza di resipiscenza o presa di distanza dalle condotte. Il giudizio è conforme al principio per cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell’imputato, purché dalla loro valutazione, oggetto di specifica e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi sulla prognosi rieducativa, sul contenimento del rischio di recidiva e sull’adempimento delle prescrizioni, secondo Sez. 4 n. 36961 del 09/10/2025.
Il percorso motivazionale è quindi immune dai vizi lamentati, sia perché articolato su punti non devoluti, sia perché le censure sono rivalutative e basate su argomenti fattuali. Il ricorso è inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 129-bis c.p.p. – Accesso ai programmi di giustizia riparativa
- Art. 624 c.p.p. – Annullamento parziale