Continuazione in executivis: il disagio carcerario non prova il disegno criminoso unitario (Cass. pen. Sez. I n. 24002 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’elemento caratterizzante la continuazione è l’unicità del disegno criminoso, inteso come scopo unitario dei singoli reati, già delineato almeno nelle linee essenziali nella mente dell’agente sin dalla commissione della prima violazione. La prova di tale congiunta previsione, investendo la sfera psichica del soggetto, va ricavata da indici esteriori alla condotta, quali l’omogeneità delle violazioni, la tipologia dei reati, il bene protetto e le modalità di commissione. Anche in sede esecutiva grava sul condannato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non bastando la contiguità cronologica degli addebiti né l’identità o analogia dei titoli di reato. Il mero disagio personale e il malessere per la restrizione detentiva non valgono a fondare l’ideazione unitaria dei reati commessi in ambito inframurario.
Il Fatto
La Corte di appello di Trento, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva la richiesta di applicazione del regime della continuazione in executivis in relazione ai reati oggetto di nove sentenze esecutive, rideterminando la pena complessiva in anni tre, mesi due e giorni venti di reclusione.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento, deducendo la violazione dell’art. 81 cod. pen. per avere il giudice dell’esecuzione elevato a fattore fondante del medesimo disegno criminoso una componente soggettiva dell’autore, costituita dal disagio e dal malessere personale. In via subordinata si lamentava la violazione del limite del triplo della pena previsto dall’art. 81, primo comma, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione dell’istituto. L’unicità del disegno criminoso presuppone che, da quando si commette la prima violazione, le altre siano già deliberate nelle loro linee essenziali, di modo che le singole manifestazioni della volontà violatrice esprimano l’attuazione, sia pure dilazionata nel tempo, di un unico disegno intellettivo. Trattandosi di prova incidente sulla sfera psichica, essa va desunta da indici esteriori, quali l’omogeneità delle violazioni, la tipologia dei reati, il bene protetto e le modalità di commissione, secondo il richiamo a Sez. I n. 34502 del 2015.
Il riconoscimento della continuazione esige, anche in sede esecutiva e non diversamente che nel processo di cognizione, una approfondita verifica di concreti indicatori: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate. Non è sufficiente valorizzare taluno di tali indici se i successivi reati risultino frutto di determinazione estemporanea, come affermato dalle Sezioni Unite n. 28659 del 2017.
La Corte ribadisce poi che il decorso del tempo è elemento decisivo: quanto più ampio è il lasso temporale tra le violazioni, tanto più improbabile è una programmazione unitaria predeterminata, secondo Sez. IV n. 34756 del 2012. Sul piano dell’onere probatorio richiama Sez. V n. 21326 del 2010: grava sul condannato l’onere di allegare elementi specifici e concreti, non essendo sufficiente il riferimento alla contiguità cronologica o all’analogia dei titoli di reato, indici sintomatici non di un progetto unitario ma di una abitualità criminosa.
Su queste basi la Corte rileva che l’ordinanza impugnata non fa corretto uso dei principi indicati. Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto sussistente il vincolo tra plurime condotte illecite commesse in ambito inframurario, ritenute espressive del malessere personale dell’agente e del disagio per la restrizione, senza indicare alcun elemento dimostrativo dell’ideazione unitaria. A parte la contiguità temporale tra i fatti giudicati con le condanne per cui resta fermo l’accertamento del vincolo, non oggetto di impugnazione, per i restanti reati la distanza di mesi tra i fatti e i diversi contesti carcerari fanno pensare a determinazioni di ordine contingente e occasionale. La motivazione, facente leva sulla problematicità personologica del condannato, non spiega in che cosa vada ravvisata l’unitaria ideazione né come, al momento del primo fatto, l’agente potesse prefigurarsi le successive intemperanze commesse in istituti diversi.
Tali carenze e contraddizioni motivazionali, assorbenti rispetto al rilievo sull’errato calcolo della pena, impongono l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Trento, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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