Prova nuova e ritrattazione della persona offesa: obbligo di rinnovazione in appello (Cass. pen. Sez. II n. 24251 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello, la produzione di una dichiarazione con cui la persona offesa, mai escussa in dibattimento, ritratti integralmente le accuse, integra una prova nuova ai sensi dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., non soggetta al termine dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. Il giudice di merito che respinga l’istanza di rinnovazione limitandosi a rilevarne la tardività viola l’art. 603 cod. proc. pen., poiché l’incompletezza dell’indagine dibattimentale deriva proprio dalla mancata assunzione di un elemento decisivo. La censura è deducibile in cassazione come vizio di motivazione solo se le lacune risultano dal testo del provvedimento e vertono su punti di decisiva rilevanza, che sarebbero stati presumibilmente evitati con l’assunzione della prova.

Il Fatto

La sentenza della Corte di appello di Milano del 30/10/2025 aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza il 06/02/2024 nei confronti di due imputati per il reato di rapina aggravata di cui agli artt. 110 e 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen.

Nel corso del giudizio di secondo grado la difesa aveva chiesto l’acquisizione di una dichiarazione sottoscritta dalla persona offesa, consegnata da uno degli imputati, contenente ritrattazione integrale delle accuse e una ricostruzione alternativa dei fatti, con richiesta di audizione della stessa. La Corte territoriale aveva respinto l’istanza, ritenendola tardiva e non accertabile quanto a provenienza e autenticità. I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dal consolidato insegnamento secondo cui la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine di primo grado e alla constatazione che il giudice non possa decidere allo stato degli atti. Tale accertamento è rimesso al giudice di merito ed è incensurabile in legittimità se correttamente motivato.

Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 12602 del 2015 e la giurisprudenza di sezione (Sez. 6 n. 48093 del 2018; Sez. 5 n. 32379 del 2018), precisando che la censura sulla mancata rinnovazione è ammissibile quando emerga un vizio motivazionale su punti decisivi, ricavabile dal testo del provvedimento impugnato.

La Corte distingue poi il regime delle prove: il termine dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. riguarda la riassunzione di prove già acquisite o di prove nuove ma preesistenti, non le prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, di cui all’art. 603, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1 n. 50893 del 2014; Sez. 2 n. 48010 del 2019).

Nel caso concreto, dall’esame diretto degli atti — ammesso quando si censura una violazione di legge processuale — risulta che la dichiarazione conteneva una integrale rivisitazione dei fatti, con negazione delle condotte denunciate e affermazione dell’estraneità degli imputati. Si tratta di una ritrattazione idonea a revocare in dubbio l’affermazione di responsabilità, che rendeva indispensabile l’audizione della persona offesa, mai escussa nel giudizio.

La Corte territoriale, quindi, non ha fatto buon governo dei principi richiamati: il rilievo della tardività non può fondare il rigetto dell’istanza. Il primo motivo è pertanto fondato, con assorbimento delle ulteriori censure. La sentenza impugnata è annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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