Prescrizione pena decorre dalla revoca della sospensione condizionale (Cass. pen. Sez. 7 n. 5509 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di prescrizione della pena, che non abbia iniziato a decorrere per effetto della condizione costituita dalla sospensione condizionale dell’esecuzione, prende avvio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca del beneficio. Il dies a quo coincide con il giorno in cui è passata in giudicato la decisione che ha disposto la revoca, non con l’attività successiva posta in essere dagli organi deputati all’esecuzione della pena. Ne consegue che l’emissione dell’ordine di esecuzione di pene concorrenti non costituisce atto interruttivo del termine di prescrizione.

Il Fatto

Il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’opposizione proposta nell’interesse del condannato avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di estinzione della pena per decorso del tempo. Il giudice dell’esecuzione aveva richiamato l’interruzione del termine di prescrizione per effetto del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal pubblico ministero, conseguente alla revoca della sospensione condizionale della pena, disposta in data 20 settembre 2019.

Avverso tale ordinanza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 172 cod. pen. e vizio di motivazione. Il ricorrente sosteneva che il provvedimento di revoca del beneficio e la successiva notifica dell’ordine di esecuzione non potessero qualificarsi come atti interruttivi della prescrizione, in quanto le cause di sospensione del termine sarebbero esclusivamente quelle riferibili alla sentenza di condanna, e non all’attività degli organi deputati all’esecuzione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, in quanto fondato su enunciati ermeneutici inapplicabili al caso di specie. Ha osservato che, ai sensi dell’art. 172, quinto comma, cod. pen., il termine di prescrizione non era iniziato a decorrere, per effetto della condizione costituita dalla sospensione dell’esecuzione, oggetto di successiva revoca.

La Corte ha richiamato il principio, già affermato da Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, secondo cui il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca. Il dies a quo, come precisato da Sez. 1, n. 46691 del 24/10/2012, coincide con il giorno in cui è passata in giudicato la decisione che ha disposto la revoca del beneficio.

Nel caso di specie, tale momento coincideva con la revoca della sospensione condizionale disposta dal giudice dell’esecuzione in data 20 settembre 2019. La Corte ha evidenziato che il termine quinquennale non risultava decorso al momento dell’emissione del provvedimento di esecuzione del 9 giugno 2023, sicché la richiesta di estinzione della pena era correttamente rigettata.

La Corte ha infine escluso che la decisione che ha disposto la revoca possa integrare un’attività posta in essere dagli organi deputati all’esecuzione, cui facevano riferimento i precedenti giurisprudenziali menzionati dal ricorrente. Ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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