Fatture per operazioni inesistenti e dolo specifico: annullata la condanna (Cass. pen. Sez. III n. 25386 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, la motivazione della sentenza di condanna è affetta da vizio logico quando ricostruisce le operazioni come oggettivamente inesistenti, contraddicendo il giudicato che le aveva qualificate come soggettivamente inesistenti, e così trasforma l’associazione a delinquere, originariamente finalizzata alla frode all’Erario, in produttrice del traffico telefonico immesso sul mercato. In tale quadro, la conclusione secondo cui l’imputato nulla avrebbe acquistato e venduto rende la motivazione superflua e inconferente rispetto al dolo specifico di evasione, desunto dalla sola non rispondenza delle fatture a rapporti economici sottostanti. Il processo induttivo che sorregge il dolo è compatibile con la ricostruzione fattuale solo ove si acceda alla tesi dell’effettivo acquisto e rivendita del traffico telefonico.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna di due imputati, nella qualità di amministratori unici di società operanti nel mercato del traffico telefonico, per il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, rideterminando l’entità della confisca. La Corte territoriale ha ritenuto provato che i ricorrenti si fossero avvalsi di fatture per operazioni inesistenti emesse da società riconducibili a un gruppo criminale attivo nel settore, ritenendoli partecipi del meccanismo fraudolento.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati. Il primo ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge, lamentando la confusione tra fatture soggettivamente inesistenti e fatture oggettivamente inesistenti, l’assenza di prova della consapevolezza e dell’effettivo vantaggio fiscale, oltre all’omessa risposta a specifiche doglianze formulate con l’atto di appello. Il secondo ha denunciato la contraddittorietà della motivazione, prospettando un contrasto con una precedente sentenza irrevocabile di assoluzione dal reato di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74/2000 per l’emissione di fatture relative a diversa annualità.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla ricostruzione del meccanismo fraudolento operata nella sentenza divenuta irrevocabile, richiamata ampiamente nella decisione di primo grado. In quel giudicato si descrive uno schema di frode carosello articolato su società cartiere, società cuscinetto e società intermediarie, in cui il traffico telefonico era effettivamente acquistato all’estero e rivenduto nel territorio nazionale, con la conseguenza che le fatture incriminate erano collegate a transazioni intercorse tra soggetti commerciali diversi da quelli indicati nei documenti.
La Corte d’appello, tuttavia, ha desunto dall’inesistenza delle società fornitrici la falsità delle operazioni e il carattere fittizio dei costi, affermando che il traffico telefonico fosse autogenerato sui server dai tecnici dell’organizzazione. Rispetto a tale affermazione, la Suprema Corte rileva che essa non trova alcun riscontro nella sentenza di primo grado e determina uno stravolgimento della ricostruzione cui il giudicato era pervenuto, trasformando l’associazione da consorteria dedita a reati fiscali in produttrice dei pacchetti dati immessi sul mercato.
La Corte di legittimità osserva che, nella nuova prospettiva, le fatture diventano strumentali non più a creare fittizi crediti d’imposta, ma a rappresentare costi mai sostenuti volti ad abbattere l’imponibile. Tale ricostruzione, però, contrasta con le risultanze probatorie richiamate dal Tribunale, secondo cui la società dell’imputato era solvente e operativa, aveva versato effettivamente gli importi indicati nelle fatture e aveva ricevuto il prezzo dei pacchetti venduti. Ne deriva la non configurabilità del vantaggio che la società avrebbe conseguito dal coinvolgimento nella frode.
Quanto all’elemento soggettivo, la risposta della Corte territoriale è giudicata inappagante e contraddittoria, avendo desunto la piena consapevolezza dell’imputato dall’entità delle operazioni e dall’inesistenza dei fornitori, senza confrontarsi con gli argomenti difensivi sulla non conoscibilità delle irregolarità fiscali della società fornitrice e sulla cessazione dei rapporti commerciali in epoca anteriore all’emersione degli elementi di sospetto. La motivazione, conclude la Corte, è superflua e inconferente rispetto al dolo specifico, risultando salti logici e lacune argomentative che impongono l’annullamento con rinvio per la posizione del primo ricorrente.
Il ricorso del secondo imputato è invece dichiarato manifestamente infondato, fondandosi la condanna sulle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente, che aveva ammesso di aver compreso di essere divenuto amministratore di una società priva di struttura operativa e di aver emesso fatture nella consapevolezza dell’illiceità della condotta. L’esecuzione del ruolo di mero prestanome non esclude il dolo specifico di evasione, adeguatamente desunto dagli indici fattuali valorizzati dai giudici di merito.
Nota della Redazione
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