Correzione errore materiale esclusa se modifica la decisione (Cass. pen. Sez. I n. 7707 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. è ammissibile solo quando sussiste una difformità meramente esteriore tra la volontà del giudice e la sua formale estrinsecazione, rilevabile dal mero raffronto degli atti con il provvedimento. È invece esclusa quando la correzione si risolva nella modifica essenziale o nella sostituzione della decisione già assunta, perché l’errore divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice diffonde i suoi effetti sull’intera decisione. In tal caso il vizio che altera il contenuto decisorio va fatto valere con la specifica impugnazione per abnormità, non con la procedura di correzione.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto l’istanza di correzione di errore materiale proposta dalla ricorrente avverso un proprio precedente decreto di archiviazione. Con quel decreto, a fronte di iscrizione per art. 612, comma 2, cod. pen., l’archiviazione era stata disposta quanto alla telefonata minatoria per remissione di querela e, con riferimento a uno scritto anonimo, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. La ricorrente assumeva che il secondo fatto non le fosse mai stato contestato e chiedeva di emendarne il decreto.

Il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza, ritenendo che l’accoglimento avrebbe comportato una modifica sostanziale del provvedimento. Avverso tale ordinanza la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, confermando che l’ordinanza impugnata è esente dai vizi denunciati. Il percorso argomentativo muove dalla distinzione tra errore che incide sul processo volitivo del giudice ed errore che attiene alla sola estrinsecazione formale della decisione.

La giurisprudenza di legittimità richiamata chiarisce che l’art. 130 cod. proc. pen. è inapplicabile quando la correzione si traduce nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta. L’errore, qualunque ne sia la causa, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione, che non tollera interventi correttivi.

Sono invece sempre ammissibili gli interventi correttivi imposti dalla sola necessità di armonizzare l’estrinsecazione formale della decisione con il suo reale e intangibile contenuto (Sezioni Unite n. 8 del 18.05.1994). L’errore correggibile consiste in una mancanza di corrispondenza tra il contenuto effettivo della decisione e la sua formale manifestazione, rilevabile dal mero raffronto degli atti (Sez. V n. 3658 del 04.07.1994; Sez. I n. 3961 del 06.10.1993).

Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione ha correttamente rilevato che accogliere la richiesta difensiva avrebbe operato una modifica sostanziale del provvedimento di archiviazione, con un dispositivo in contrasto con la motivazione che lo precede. La ricorrente non si doleva di una difformità tra volontà e forma, bensì del contenuto della decisione, essendo stata disposta l’archiviazione anche per una fattispecie non contestata.

Tale vizio avrebbe dovuto formare oggetto di specifica impugnazione per abnormità, come evidenziato dal Procuratore generale. Il ricorso è dunque inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere la colpa ex Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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