Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. III n. 25387 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla motivazione demandato alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prova e decisione. Il vizio è ravvisabile solo quando il tessuto argomentativo presenti fratture logiche insanabili, tali da renderlo palesemente irrazionale o basato su premesse fattuali inesistenti o travisate. È pertanto inammissibile il ricorso che, deducendo l’omessa valutazione di atti processuali, non ne indichi l’integrale trascrizione o allegazione né la precisa collocazione nell’incarto, ai fini dell’inserimento nel fascicolo ex art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., e che si risolva in una diversa lettura degli elementi di fatto, proponendo una ricostruzione alternativa del materiale probatorio. La facoltà del giudice di appello di disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale non è nella disponibilità delle parti, cui incombe solo l’onere di allegazione degli elementi di prova ritenuti indispensabili.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata, in primo grado e poi in appello, per il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, per aver indicato nella dichiarazione dei redditi e IVA elementi passivi fittizi derivanti da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. La Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia del Tribunale.

Avverso la sentenza di appello la difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: il vizio di motivazione per l’omessa valutazione di una memoria difensiva e per il travisamento dei fatti; la violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio per la pretesa inconsistenza del quadro indiziario; l’insufficiente motivazione sul rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il ricorso è articolato in motivi non consentiti in sede di legittimità, privi di effettivo confronto con la motivazione contestata o comunque manifestamente infondati. Sul primo motivo osserva che la Corte territoriale aveva già colmato le lacune argomentative del primo giudice, garantendo la pienezza del contraddittorio: la difesa non indica quali argomenti sarebbero rimasti ignorati anche in appello.

Il motivo, inoltre, muta natura nel prosieguo, investendo il peso assegnato alle deposizioni e alle contabili. Su questo punto la Corte ricorda l’orientamento secondo cui il ricorso che lamenti l’omessa valutazione di atti processuali deve identificare l’atto, indicare il dato probatorio incompatibile con la ricostruzione della sentenza, darne la prova e indicarne le ragioni di decisiva incidenza. Il mancato assolvimento di tale onere, con riferimento a deposizioni e documenti non allegati né trascritti, costituisce causa di inammissibilità.

La Corte ribadisce poi che le censure, dissimulando critiche alle valutazioni probatorie, debordano dai limiti della critica dell’uso dei canoni normativi, attingendo i contenuti fattuali della decisione. Il vizio di motivazione è ravvisabile solo in presenza di fratture logiche insanabili, non quando il ricorrente proponga una lettura alternativa, per quanto plausibile, del materiale probatorio: attività riservata al giudice di merito.

Quanto al secondo motivo, la Corte esamina la trama argomentativa contestata — l’estraneità dei beni all’oggetto sociale, la struttura aziendale della fornitrice, il collegamento con le fatture di altra società — e rileva che le censure difensive propongono ricostruzioni alternative disgiunte da specifiche risultanze probatorie. L’ipotesi difensiva sull’utilizzo dei ricambi è generica, non indicando i mezzi, i ricambi e le modalità di utilizzazione.

Infine, il terzo motivo è dichiarato inammissibile: l’esercizio della facoltà di disporre la rinnovazione del dibattimento non è nella disponibilità delle parti, cui incombe solo l’onere di allegazione. La ricorrente non ha indicato i soggetti da escutere, le circostanze e le ragioni della decisività. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese e il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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