Legittimazione del P.G. alla revoca della confisca e interesse concreto ad impugnare (Cass. pen. Sez. I n. 30199 del 07.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Procuratore generale, quale parte pubblica titolare della funzione di vigilanza sull’osservanza delle leggi, è legittimato a proporre incidente di esecuzione per la revoca della confisca, purché l’interesse ad impugnare presenti i caratteri della concretezza e dell’attualità. Ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., l’interesse ad impugnare va correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento e sussiste solo se il gravame è idoneo a realizzare un risultato praticamente favorevole, non solo teoricamente corretto. Il ricorso del Procuratore generale, per quanto legittimamente proposto, è inammissibile quando non si confronta con la valutazione di merito che, in via assorbente, ha escluso la buona fede del terzo richiedente la restituzione del bene confiscato.

Il Fatto

Il Procuratore generale presso la Corte di appello ha chiesto, in veste di giudice dell’esecuzione, la revoca della confisca di un immobile formalmente intestato a un terzo ma ritenuto nella disponibilità di un condannato per reati in materia di stupefacenti, ex artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990. La richiesta faceva propria l’istanza di restituzione di una promissaria acquirente, che aveva sottoscritto il contratto preliminare dopo la trascrizione del vincolo.

La Corte di appello, quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza per difetto di legittimazione del Procuratore generale, unico soggetto legittimato essendo il terzo estraneo al procedimento. Ha comunque rilevato, nel merito, l’assenza del requisito della buona fede in capo alla promissaria acquirente. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore generale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa condivisa dal ricorrente: l’art. 73 r.d. n. 12/1941 attribuisce al pubblico ministero la funzione di vigilanza sull’osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia. Da tale natura di parte pubblica discende un interesse ad impugnare ogni volta che si ravvisi la violazione o l’erronea applicazione di una norma giuridica.

Il principio trova conferma in due pronunce delle Sezioni Unite. La prima, Sez. U. n. 9616 del 24.03.1995, ha enunciato che il pubblico ministero è titolare di un interesse ad impugnare, sempre che questo presenti i caratteri della concretezza e dell’attualità, dovendo perseguire un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole. La seconda, Sez. U. n. 42 del 13.12.1995, ha chiarito che l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. va correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato.

Applicando tali canoni, la Corte riconosce la legittimazione del Procuratore generale alla proposizione del gravame. Il ricorso, tuttavia, non supera il vaglio dell’interesse concreto, perché non si confronta con gli argomenti con cui la Corte territoriale ha escluso, nel merito, la buona fede della richiedente.

La Corte di appello ha reputato l’istanza restitutoria radicalmente insuscettibile di accoglimento per l’assenza, risultante per tabulas, del requisito della buona fede: il contratto preliminare è stato sottoscritto in epoca posteriore alla trascrizione del provvedimento definitivo di confisca. A fronte di ciò, il ricorrente ha replicato solo con l’assenza di rapporti tra la promissaria acquirente e il condannato, argomento eccentrico e inidoneo a deprivare di capacità dimostrativa il percorso della Corte, incentrato sulla valenza assorbente della trascrizione anteriore.

Il ricorso, per quanto legittimamente proposto, è dunque nella sua stessa prospettazione ontologicamente inidoneo a conseguire il risultato praticamente favorevole che si propone. Esso non può condurre all’annullamento del provvedimento impugnato. Ne segue il rigetto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 568 c.p.p.

Tutte le 660 sentenze sull'art. 568 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *