Inammissibile il ricorso che chiede una diversa lettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 25615 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità o dalla sua contraddittorietà, intrinseca o per atto probatorio ignorato quando esistente o affermato quando mancante, su aspetti essenziali tali da imporre una diversa conclusione del processo. Sono pertanto inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza o la mancanza di rigore della motivazione, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire agli elementi acquisiti. La qualifica di amministratore di fatto può essere desunta dall’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non occasionale, senza che assuma rilievo decisivo la diversa qualificazione prospettata dalla difesa.

Il Fatto

Il ricorrente, imputato dei reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, ascritti in concorso in qualità di amministratore di fatto di una società, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma, in data 18.09.2025, aveva confermato la condanna emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Roma.

Il ricorso lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’attribuibilità della qualifica di amministratore di fatto della società, desunta dalla Corte territoriale sulla scorta delle risultanze contenute in una sentenza irrevocabile per reati connessi. La questione approdava così davanti alla Suprema Corte.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal consolidato insegnamento secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure relative a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità o dalla sua contraddittorietà, rilevanti su aspetti essenziali tali da imporre una diversa conclusione del processo. Richiamando Sez. II n. 9106 del 12.02.2021, il Collegio ribadisce che sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o la stessa illogicità quando non manifesta.

Su questa base, le censure difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità. Esse si risolvono in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale, in sintonia con le argomentazioni del primo giudice, e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze rispetto a quella motivatamente accolta.

Nel merito, la Corte osserva che il giudice di appello ha diffusamente argomentato l’attribuibilità al ricorrente della qualifica non già di mero “esperto”, ma di amministratore di fatto, valorizzando risultanze dichiarative e documentali desunte dalla sentenza irrevocabile. Tra queste, le dichiarazioni di due testi: il primo in ordine alla ricezione dei registri IVA della società, a conferma della riconducibilità della stessa a entrambi gli imputati; il secondo in ordine alla tenuta dei rapporti commerciali con la società, con interfaccia esclusiva verso il ricorrente e un suo collaboratore.

Le censure avverso tale ricostruzione, imperniata sull’affermazione per cui è sufficiente l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non occasionale, sono per un verso reiterative di quelle già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, che aveva escluso di poter ricondurre l’attività del ricorrente a quella di un semplice broker. Per altro verso, esse attengono al merito di una valutazione espressa in termini immuni da censure deducibili in sede di legittimità, risultando insufficiente il rilievo per cui l’imputazione associativa aveva indicato il ricorrente quale amministratore di fatto di altre due società.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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