Obbligo di presentazione alla p.g. inidoneo per reati contro la P.A. (Cass. pen. Sez. 6 n. 1624 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, la valutazione di proporzionalità implica l’apprezzamento del tipo di recidiva che si intende contrastare: quando il rischio di reiterazione riguarda reati contro la pubblica amministrazione, che presuppongono l’abuso della qualifica di pubblico agente e sono connessi all’esercizio dei relativi poteri, le uniche misure idonee e compatibili sono quelle che incidono su tali aspetti. È pertanto illegittima, per violazione del principio di proporzione, la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria che non presenti alcun nesso strumentale con la prevenzione di reati della stessa specie. L’assoluta carenza di strumentalità tra la misura applicata e la tipologia di reati la cui reiterazione si intende evitare dimostra l’insussistenza delle esigenze cautelari e comporta l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e della misura genetica, con declaratoria di perdita di efficacia della cautela.

Il Fatto

Il g.i.p. del Tribunale di Lecce applicava al ricorrente la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 cpv. 353, commi 1 e 2, cod. pen., 110, 81 cpv. 479 cod. pen. e 110, 81 cpv. 640, comma 2, n. 1, cod. pen. Il Tribunale del riesame rigettava la richiesta di annullamento, confermando la misura.

La difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’illegittimità della misura per mancato interrogatorio preventivo, la tempestività della nullità eccepita e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, evidenziando il coinvolgimento del ricorrente in un’unica vicenda illecita risalente al 2022 e la sua appartenenza a un Comune diverso da quello in cui si erano verificate le condotte.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso, assorbente rispetto alle ulteriori doglianze, rilevando la manifesta illogicità della valutazione del Tribunale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura. Gli elementi fattuali addotti dalla difesa — unicità della vicenda illecita, risalente al 2022, e mancanza di condotte successive della stessa natura — risultavano oggettivamente incompatibili con l’attualità e concretezza del periculum libertatis.

La Corte ha richiamato il principio per cui la valutazione di proporzionalità implica l’apprezzamento del tipo di recidiva da contrastare. Ove il rischio di reiterazione riguardi reati contro la P.A., le misure cautelari idonee sono esclusivamente quelle che incidono sull’esercizio dei poteri pubblici, come la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, espressamente preordinata a tale finalità. Ha inoltre citato i precedenti secondo cui è illegittima l’applicazione al pubblico ufficiale di misure che, pur limitando la libertà, non impediscono l’esercizio delle funzioni pubblicistiche.

Applicando tali principi, la Sesta Sezione ha concluso che l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è intrinsecamente inidoneo a presidiare il rischio di reiterazione di delitti contro la pubblica amministrazione, mancando un nesso strumentale tra la limitazione della libertà personale e l’effettivo esercizio dei pubblici poteri. Il Tribunale, giustificando la misura solo in quanto meno afflittiva, aveva omesso la verifica preventiva sull’esistenza delle esigenze cautelari e sulla necessità di adottare qualsiasi misura.

L’accertata insussistenza delle esigenze cautelari ha determinato l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e di quella genetica, con conseguente perdita di efficacia della misura e comunicazione al procuratore generale ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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