L’immobile acquistato durante il matrimonio entra nella comunione anche se il coniuge risulta celibe nel rogito (Trib. Brescia 6203/2026)
Tribunale di Brescia, Terza Sezione civile, sentenza n. 6203 del 17 luglio 2026 (R.G. 1709/2026) — Giudice Andrea Marchesi
Il principio
L’immobile acquistato da uno solo dei coniugi durante il matrimonio entra automaticamente nella comunione legale, indipendentemente dall’intestazione formale e dall’erronea indicazione nel rogito dello stato civile di celibe, salvo che sia provata una delle cause tassative di esclusione previste dall’art. 179 c.c.
Il fatto
Una coniuge chiedeva di accertare che l’immobile acquistato dal marito nel 2006 fosse ricaduto nella comunione legale. Le parti si erano sposate in India nel 2003 e non avevano stipulato convenzioni matrimoniali derogatorie. Nel rogito, tuttavia, l’acquirente era stato erroneamente indicato come celibe e il bene era stato formalmente intestato soltanto a lui. Il resistente aderiva integralmente alla domanda.
La motivazione
L’art. 177, lettera a), c.c. comprende nella comunione gli acquisti compiuti dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio. L’effetto deriva direttamente dalla legge e opera automaticamente, a meno che ricorra una delle ipotesi tassative dell’art. 179 c.c.
Nel caso esaminato, il matrimonio e la mancanza di convenzioni derogatorie risultavano documentalmente provati, mentre non era stata allegata alcuna causa di esclusione. L’indicazione di celibato contenuta nell’atto notarile è stata quindi considerata una mera risultanza formale, inidonea a modificare il regime patrimoniale vigente o a impedire l’acquisto in comunione.
Il Tribunale ha riconosciuto alla ricorrente la comproprietà del 50%, dichiarando inopponibili gli atti dispositivi ed esecutivi incidenti sulla sua quota e ordinando la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari.
Implicazioni pratiche
Le dichiarazioni inesatte contenute nel rogito non prevalgono sulla comunione legale. Chi intende sostenere la natura personale del bene deve dimostrare concretamente una causa di esclusione prevista dalla legge; in difetto, il coniuge non intestatario può ottenere l’accertamento della propria quota e tutelarla anche rispetto all’esecuzione promossa contro l’altro coniuge.
Provvedimento integrale:
Nota della Redazione
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