L’enfiteuta può ottenere l’affrancazione anche se non sono identificabili i concedenti (Trib. Busto Arsizio 318/2026)

Tribunale di Busto Arsizio, sentenza n. 318 del 18 marzo 2026 (R.G. 4120/2025) — Presidente e Relatore Franca Molinari

Il principio di diritto

L’enfiteuta può ottenere giudizialmente l’affrancazione quando i concedenti non sono identificabili e non è possibile individuare eredi o aventi causa; può essere dichiarata la piena proprietà senza disporre il pagamento del capitale, non essendo individuabile il destinatario.

Il fatto

Due enfiteuti per successione mortis causa chiedevano l’affrancazione di un fondo. La via consensuale era impraticabile perché dei concedenti erano noti soltanto nome e cognome e non erano individuabili eredi.

La motivazione

Il Tribunale ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti, nel pieno, pacifico e ininterrotto possesso del fondo. L’affrancazione comporta normalmente il pagamento di quindici volte il canone annuo; nulla è stato disposto perché non era individuabile il dominus destinatario. I ricorrenti sono stati dichiarati proprietari esclusivi, con ordine di trascrizione.

Implicazioni pratiche

L’impossibilità di identificare gli antichi concedenti non impedisce l’affrancazione giudiziale, se sono documentati titolo, fondo e ricerche anagrafiche.

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